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Multa Tutor: vincere il ricorso in 11 mosse

Opporsi a una sanzione illegittima del sistema che rileva la velocità media in autostrada

Multa Tutor? A volte si può vincere il ricorso. Contro quello che alcuni conoscono come Tutor Sicve. Ma per capire di che parliamo, occorre fare un passo indietro nel tempo. il Tutor nasce una quindicina di anni fa, pare sia stato creato da Autostrade per l’Italia (ma c’è una causa in ballo) e dato in uso alla Polizia stradale. Se un autovelox normale misura la velocità istantanea, il Tutor rileva invece la velocità media. Come? In autostrada, coi portali, “vede” il passaggio delle auto; e “sente” che transitano grazie a spire nell’asfalto. E registra l’orario di passaggio. Fa la stessa cosa al primo portale e al secondo, lontani uno dall’altro una ventina di km. Poi calcola la media, e il gioco è fatto. Ma, a nostro giudizio, ci sono buone probabilità di vincere il ricorso. Come ogni causa, non c’è certezza di vincere. Comunque, tutti i motivi di ricorso in basso sono soggetti a discussioni da anni. Dipende dalle interpretazioni dei Giudici.

1) Ricorso multa Tutor: dal Giudice di pace

Anzitutto, il ricorso a fatto entro 30 giorni dalla notifica della multa a casa. Al Giudice di pace competente per il luogo. Quindi, se tu sei di Palermo, e il Tutor Sicve t’ha beccato a Bergamo, devi fare ricorso a Bergamo. Per multe sotto i 1.100 euro, paghi una tassa di 43 euro. Se perdi la contestazione al Tutor, multa valida e 43 euro che non rivedi mai più. Se vinci la contestazione al Tutor, multa nulla e 43 euro che ti devono essere restituiti. Non si sa né come né quando.

2) Cosa scrivere nel ricorso contro il Tutor

Vi rivolgete al Giudice di pace. Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex articolo 204 bis del Codice della strada. Il Tutor tecnicamente ha cambiato nome per una questione legale fra due parti: Autostrade per l’Italia contro un’azienda che dice di essere titolare del brevetto. Dopo anni e anni di guerra legale, non si è ancora arrivati a una soluzione definitiva. Ora si chiama SICVe PM. Indicate i vostri dati, eleggete domicilio dove fate ricorso, spiegate di aver ricevuto una multa da Tutor in data xxx a opera della Polizia stradale, con notifica di accertamento di una infrazione ex articolo 142 del Codice della strada. Ci sono diverse multe: più alto l’eccesso di velocità, più forte la sanzione. Sul suddetto verbale è stato poi specificato che il motivo della mancata contestazione immediata è da ascrivere al fatto che i verbalizzanti, considerando il tratto stradale oggetto dell’eseguito rilievo, avrebbero utilizzato strumentazione collocata in postazione fissa. Avendo infatti i medesimi dichiarato di avvalersi, sempre ai fini di cui sopra, dell’articolo 4 della legge numero 168 dell’articolo 201 del Codice della strada.

3) Primo motivo di ricorso contro la multa da Tutor

C’è stato un utilizzo dell’apposito decreto di approvazione e omologazione rilasciati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Relativi alla strumentazione utilizzata in modalità automatica senza il rispetto dei canoni legislativi di cui all’articolo 192 comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della strada. Quest’ultimo espressamente richiamato dal sesto comma dell’articolo 45 del Codice della strada. Parte ricorrente, in relazione alla strumentazione utilizzata dall’ente verbalizzante ed atta a rilevare le infrazioni in automatico, lamenta una chiara lesione dei dettami di cui all’articolo 192 comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della strada. Il quale recita che la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi. Pertanto il diritto di omologa, da intendersi come diritto assoluto della personalità giuridica, è da considerarsi intrasmissibile a terzi soggetti.

4) La questione omologazione

Ciò premesso, appare opportuno precisare questo: in relazione alla omologazione del sistema di rilevamento di infrazioni autostradali Tutor (3999 del 24 dicembre 2004), il relativo bando di gara dell’Anas che riguardava proprio l’adozione di un sistema per il controllo della velocità media, prevedeva l’omologazione del sistema in capo all’offerente. In questo caso Autostrade per l’Italia con il suo Sicve Tutor. Tuttavia con decreto dirigenziale 97818 del 2010, la direzione generale per la sicurezza stradale del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a seguito di una istanza formulata sia dalla società Autostrade per l’Italia sia dalla Società Autostrade Tech e datata 26 ottobre 2010, ha disposto il trasferimento delle omologazioni/approvazioni alla già citata Autostrade Tech. Tra cui l’approvazione dell’attuale sistema di rilevamento per cui vi è ricorso.

5) Verbale Tutor nullo

Detto trasferimento della omologazione è da considerarsi pertanto un chiaro negozio giuridico viziato di nullità, il quale determina inevitabilmente che non c’è illiceità amministrativa a carico dell’opponente. Chiara infatti per quanto ci riguarda direttamente una lesione dei dettami di cui agli articoli 45 del Codice della strada e 192 comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della strada. Infatti, la società Autostrade Tech è una persona giuridica diversa, autonoma e separata rispetto all’originario soggetto richiedente. E quindi il trasferimento dell’approvazione del sistema Tutor dovrà considerarsi illegittimo. Con la conseguente nullità del verbale opposto in quanto detto dispositivo non può essere utilizzato per l’accertamento delle violazioni in modalità automatica. E le sue risultanze non potranno costituire fonti di prova, per il venir meno della prescritta omologazione o approvazione a seguito appunto dell’illegittimo trasferimento. A dimostrazione di quanto appena espresso, ed in analogia alla presente fattispecie (dato che oggetto di causa riguarda una strumentazione diversa rispetto a quella presa in esame), appare utile citare e produrre la specifica sentenza del Giudice di pace di Pozzuoli rubricata al 344/2013. Nonché l’ulteriore decisione del Giudice di pace di Fasano rubricata al 284/2012.

6) Vizi di forma presenti sul verbale notificato

Ci sono vizi di forma della multa. Con contestuali violazioni dell’articolo 24 della Costituzione, dell’articolo 201 del Codice della strada, dell’articolo 385 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, dell’articolo 3 della legge 241/90. Nonché degli articoli 24 e 97 della Costituzione. Per mancata indicazione di 4 cose.

a) Del preciso orario riferito alla contestata presunta infrazione (non si capisce bene cosa c’è scritto nel verbale).

b) Della possibilità di richiedere gli sviluppi video della riscontrata presunta infrazione. Non si ravvede alcuna traccia circa la possibilità del trasgressore di poter accedere alla prova video, né tanto meno le modalità per l’accesso a tale documentazione. Sul punto, si è pure pronunciato il Garante per la protezione dei dati personali che ha evidenziato che, sebbene non sia necessario trasmettere le foto idonee ad identificare i veicoli, esse, comunque, devono rimanere a disposizione del multato.

c) Dei numeri di matricola delle apparecchiature utilizzate ai fini dei riscontri dei presunti eccessi di velocità. Tale lacuna rende altresì improponibile una eventuale produzione da parte resistente di certificati atti ad affermare una eseguita revisione periodica presso appositi centri della strumentazione utilizzata.

d) Del limite di velocità vigente in quel determinato tratto autostradale. Si consideri poi che il verbale non specifica quale fosse il limite di velocità vigente in quel determinato tratto autostradale. Con l’ulteriore specificazione che questa ulteriore omissione determina di per sé la nullità del verbale, sanzione compresa, per manifesta lesione di tutti gli articoli citati in premessa al presente motivo di opposizione.

7) La media del Tutor: come fa

Violazione e falsa applicazione di legge (in relazione al verbale notificato) dei dettami legislativi indicati all’articolo 345 comma del Regolamento di attuazione del Codice della strada. C’è la erronea detrazione del 5% dalla media aritmetica riscontrata al presunto eccesso di velocità con conseguente erronea applicazione dei parametri legislativi. Infatti, le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità, devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento. In modo chiaro e accertabile.

8) Media oraria Tutor: obiezione respinta

Il controllo dell’osservanza del limite di velocità può essere anche effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’immissione e dell’esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di entrata e di uscita. In tal caso, però, a differenza del primo modo in cui viene rilevata la velocità, ossia quello istantaneo, è differente l’applicazione dei limiti di tolleranza sulla velocità rilevata. Infatti, nel modo istantaneo, la tolleranza applicabile è del 5% con un minimo di 5 km/h. Per il calcolo della velocità media, invece, il legislatore ha fatto discendere una ben diversa tolleranza, stabilendo: in caso di determinazione della velocità, è associato l’errore relativo a favore del trasgressore, pari al 5, 10, 15 per cento. A seconda che la velocità risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/h, ovvero pari a 70 e inferiore a 130, ovvero pari o superiore a 13.

9) Velocità media del Tutor: problema

Poiché la velocità che è stata rilevata è il risultato di una media della velocità su una determinata tratta, la contravvenzione elevata è da considerarsi nulla, perché in contrasto con il dettato normativo. L’agente accertatore avrebbe dovuto calcolare la velocità media, con l’applicazione dell’errore relativo, per esempio pari al 10% se la velocità media effettiva è risultata pari a km 126,48. E non, come è stato fatto, applicare una riduzione del 5%. Ciò perché si tratta di rilevazione di velocità media e non di velocità istantanea. Non dimentichiamo poi che a nessuno, e ovviamente neppure ai soggetti accertatori, è certamente consentito di ampliare ad immagine e somiglianza in senso sfavorevole per un soggetto sanzionato alcun tipo di precetto, né normativo né di qualsiasi altro genere.

10) Area di servizio e Tutor: non si può

C’è la presenza all’interno della tratta interessata al riscontrato controllo di velocità, di uno svincolo o di un’area di servizio. Il decreto di omologa 3999/2004 contiene precise indicazioni circa la scelta dell’ubicazione delle unità di rilevamento. Stabilisce che, all’interno delle tratte interessate al controllo, non debbono essere presenti situazioni “statisticamente rilevanti”, quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio. Tali da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti. Obiettivo: evitare disparità di trattamento tra gli automobilisti che effettuano soste o uscite dall’autostrada e coloro che, invece, percorrono l’intera tratta soggetta a controllo.

11) Cosa chiediamo al Giudice per la multa da Tutor

Al Giudice chiediamo di dichiarare il provvedimento impugnato inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti del soggetto ricorrente. Revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge. Oppure l’applicazione di una più tenue sanzione. In ultima ipotesi, qualora dovesse essere confermato il provvedimento amministrativo già adottato, viene chiesta conferma della applicazione della sanzione pecuniaria nel minimo edittale, spese legali compensate.

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