in

Fiat, sconfitta in Cassazione: “Lasciare Confindustria non fa cessare i contratti”

Gli ‘ermellini’ ribaltano il verdetto della Corte d’Appello

Abbandonare Confindustria non comporta l’automatica disdetta dai contratti lavorativi generando nuovi accordi. Detto altrimenti chi esce – come ha fatto in modo molto controverso Fiat nel 2012 – non ha diritto a sottoscrivere altri accordi. Lo esplicita la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato allora dalla Filctem-Cgil contro la sottoscrizione di un inedito contratto del settore, siglato dopo l’uscita del Lingotto dall’associazione degli industriali.

Fiat, il verdetto della Cassazione: “Nessuno può sciogliersi dal vincolo sottoscritto unilateralmente”

Gli ‘ermellini’ hanno annullato con rinvio il precedente verdetto della Corte di Appello di Torino, pertanto adesso costretta a rivedere la propria decisione: la Cassazione ha dato ragione al Cgil sulla illegittimità dei nuovi contratti e la discriminazione subita per non essere stata informata dalle trattative. La durata dei contratti, Bruno Cossu, avvocato difensore del sindacato di Maurizio Landini, ha rivelato all’agenzia Ansa, “vincola tutti i destinatari del contratto stesso sino alla scadenza del termine pattuito” e nessuno “può sciogliersi da tale vincolo unilateralmente prima della scadenza, neppure dissociandosi dall’organizzazione sindacale di appartenenza”.

Contestato il rinnovo a ciascun dipendente della Puma

Nella fattispecie, il sindacato Filctem Cgil – spiega il verdetto – ha contestato il prolungamento a ciascun dipendente della Pcma – una compagnia allora controllata da Magneti Marelli, a sua volta sotto controllo Fiat – del nuovo contratto collettivo di lavoro del 29 dicembre 2011 finalizzato con Fim Cisl, Uilm, Fismic, Ugl ed Associazione Quadri e Capi Fiat in vista dell’uscita di Fiat dalla Confindustria, allora capitanata da Emma Marcegaglia.

Il pronunciamento della Corte d’Appello dava ragione all’azienda

Secondo la Corte di Appello di Torino, “a partire dal primo gennaio 2012, la Pcma, per effetto del recesso dal sistema confindustriale esercitato dal gruppo Fiat, non aderiva più a detto sistema” e per questonon era tenuta più a rispettare le intese sindacali sottoscritte dall’associazione del settore (Federgomma)”.

Per la Suprema Corte, invece, “nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso”, conseguente “ad una propria situazione di difficoltà economica”. In conclusione, secondo la Cassazione, “nessun principio o norma dell’ordinamento induce a ritenere consentita l’applicazione di nuovo Ccnl prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione, che le parti si sono impegnate a rispettare”.

Lascia un commento