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Bollo auto e vendita del veicolo, chi paga e quali regole seguire

passaggio di proprietà

Il bollo auto è un tributo a carattere regionale il cui versamento grava su tutti i proprietari di una auto. In pratica, la tassa è dovuta su tutti i veicoli intestati ad un contribuente in base ai dati riportati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Questa debita premessa è dovuta necessariamente per capire che il bollo auto non è una tassa che riguarda la circolazione del veicolo. In pratica, o è fermo o circola, su un veicolo il bollo auto va sempre pagato (salvo i tanti casi di esenzione).

Per questo, il bollo auto deve essere pagato ogni anno da chi risulta proprietario di una automobile. Come si sa l’importo poi è variabile da Regione a Regione ed in base alla potenza del veicolo e quindi ai cavalli o ai kW.

Cosa accade nel momento in cui andiamo a vendere una auto, soprattutto se la vendita è a cavallo della scadenza del bollo auto?

La scadenza del bollo auto

Il pagamento del bollo è annuale, quindi si paga ad una determinata scadenza. La regola generale è che l’imposta sulla proprietà del veicolo va saldata entro la fine del mese successivo a quello i cui il bollo scade.

In pratica, un bollo che scade il 31 ottobre, va pagato entro il 30 novembre. La tassa è per veicolo, collegata al numero di targa. Infatti anche se il proprietario è lo stesso, il bollo va pagato per ogni suo veicolo di proprietà.

In caso di sostituzione del veicolo, cioè quando si cambia auto, se sulla precedente il bollo è stato già pagato, occorrerà ripetere l’operazione anche sul nuovo veicolo. Questo a prescindere dalla fine che fa il vecchio veicolo. In pratica, sia se viene dato in permuta che se viene venduto a privato o se viene rottamato o radiato.

Solo per la rottamazione e solo alcune Regioni offrono la possibilità di recuperare la parte di bollo pagata e non sfruttata. Questo accade per via della rottamazione precedente la data di scadenza del bollo.

Le regole da seguire sulla scadenza del bollo sono importanti. Questo perché sono queste regole a determinare su chi gravi l’incombenza del pagamento in caso di vendita del veicolo. Infatti il bollo è dovuto dal titolare del diritto di proprietà del veicolo alla data di scadenza del bollo.

Atto di vendita e trascrizione al Pra, perché sono fondamentali quando si vende un veicolo e si deve pagare il bollo

Una prima cosa da sottolineare, che poi è quella decisiva in materia bollo auto e compravendita di veicoli, è che non vanno confusi l’atto di vendita e la trascrizione al Pra. Il primo infatti è l’atto che anticipa il successivo che è la trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico.

Infatti fino alla avvenuta trascrizione, l’auto resta a nome del precedente proprietario, che quindi sarebbe ancora il soggetto passivo ai fini del bollo auto.

In effetti, per il pagamento del bollo non rileva l’atto di vendita ma la trascrizione al Pra. Per questo occorre prestare attenzione quando si vende la propria auto, perché non basta andare in Comune per l’autentica delle firme sul vecchio CDP per esempio, per poter dire completata l’operazione. È necessario che l’acquirente vada al Pra per la relativa trascrizione. Un adempimento che ilvenditore non può controllare, essendo a completo carico dell’acquirente.

Ed anche la legge viene incontro al venditore, perché nel caso in cui l’acquirente, non provvede a completare la pratica con la trascrizione al Pra, il venditore può dichiarare la perdita di possesso.

Il bollo auto non è l’assicurazione Rca, non si può trasferire da un veicolo all’altro

Come abbiamo già detto, il bollo auto segue l’auto per cui è stato pagato, cioè è collegato alla targa del veicolo. L’interessato alla vendita dell’auto con annesso acquisto di un nuovo veicolo quindi, potrà trasferire la polizza Rca da un veicolo all’altro, ma il bollo no.

Ed occorre controllare lo stato di pagamento dei bolli, sia nel veicolo che andiamo a vendere, che su quello che andiamo a comprare, se il nuovo veicolo è usato. Il bollo auto lo deve pagare chi risulta intestatario del veicolo al Pra, l’ultimo giorno utile per il pagamento annuale del bollo. In pratica, paga il bollo il contribuente che risulta proprietario al Pra l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza (solo in Lombardia si utilizza il primo giorno del mese successivo a quello di validità del bollo.

Chi è obbligato al pagamento del bollo

In altri termini, vendere una auto a settembre, con il bollo scaduto ad agosto, sposta l’obbligo di pagamento del bollo in capo al nuovo proprietario. Naturalmente sempre che la trascrizione al Pra sia sopraggiunta entro il 30 settembre. Se l’acquirente tarda a trascrivere la variazione al Pubblico Registro Automobilistico, anche di un solo giorno, completandola il primo ottobre, rende obbligato al pagamento del bollo il vecchio proprietario.

Il bollo lo paga il proprietario dell’auto e non il suo utilizzatore e fa fede ciò che c’è scritto al Pra. Fino alla trascrizione, anche se si tratta di una operazione di compravendita, l’acquirente può benissimo essere considerato solo utilizzatore del veicolo.

Va ricordato che il bollo auto non è dovuto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuta la vendita dell’auto, è stata effettuata la radiazione del veicolo dal Pra o viene annotata la perdita di possesso per furto, mancata trascrizione al Pra e così via.

Perdita di possesso, cosa deve fare il venditore

La perdita di possesso in caso di mancata trascrizione al Pra da parte dell’acquirente, è una salvaguardia per i venditori. Si tratta comunque di un adempimento a carico del venditore che deve far trascrivere presso il Pra, a proprie spese, l’atto di vendita. Per questo occorre per sicurezza, ottenere una copia dell’atto di vendita con firma dell’acquirente in originale. In alternativa, bisogna avviare, dal giudice di pace che, l’accertamento della perdita del possesso.

Il fatto che la trascrizione al Pra è importante, spinge però a considerare il fatto che sia chi vende che chi compra, hanno le stesse necessità di completare l’operazione. Infatti fino a quando il veicolo è iscritto al Pra a nome di un contribuente, questo può finire nelle grinfie della riscossione forzata da parte dei Concessionari alla riscossione.

E magari può subire un fermo amministrativo per pendenze vecchie del precedente proprietario, ma ancora titolare del diritto di proprietà al Pra. Va ricordato che tutti i bolli non pagati dal precedente proprietario, se la trascrizione al Pra è sopraggiunta dopo la scadenza dell’ultimo bollo dovuto, sono a carico del vecchio proprietario.

Allo stesso modo, se su quel veicolo oggetto della compravendita, il bollo è stato già pagato e scade dopo, l’acquirente può sfruttare il bollo auto pagato dal precedente proprietario fino alla scadenza. Solo allora dovrà iniziare lui a versare il bollo. I altri termini, comperare un veicolo a settembre, con il vecchio proprietario che ha già pagato il bollo in scadenza il 30 settembre, significa essere in regola con il balzello per un anno intero, fino al 30 settembre dell’anno successivo.