in

Codice della Strada: strisce rosa a tutela delle donne incinte

Novità per il Codice della Strada in Italia. Ma servono altri decreti perché queste nuove regole siano effettive

codice della strada

Strisce rosa a tutela delle donne incinte: questa la prima novità del Codice della Strada introdotta dal decreto Infrastrutture. Ma servono altri decreti per rendere tutto effettivo. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta. Come? Mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Per usufruire delle strutture, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento. 

Pertanto i Comuni devono creare gli stalli rosa e i permessi: servono altri decreti, e molto tempo passerà.

Chiunque usufruisce delle strutture è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da 87 euro 344 euro. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture, non osservando le condizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro. 

Quali le differenze rispetto a prima? Ieri, non c’erano nessuna prescrizione e nessuna multa. Ora sì.

Seconda novità del Codice della Strada: targa prova

Per il decreto Infrastrutture, appena arriverà un decreto del presidente della Repubblica, le targhe prove su auto immatricolate saranno valide. L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione, qualora questi veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. 

Insomma, per carrozzieri, meccanici e concessionarie. 

Dei danni causati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

Lascia un commento