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Bollo auto non pagato: la guida alle sanzioni

Cosa succede se il bollo auto viene pagato in ritardo e a quali sanzioni si è assoggettati in base ai giorni di ritardo nel pagamento.

passaggio di proprietà

Pagare il bollo auto è obbligatorio per chi è proprietario di un veicolo e non  rientra nei casi di esonero o esenzione. Oggi, con l’emergenza Covid, sono aumentate a dismisura esenzioni e sconti che ogni singola Regione, nell’autonomia che la legge gli concede, hanno prodotto. Ed agli esoneri dal pagamento per l’emergenza, che si aggiungono alle esenzioni già vigenti per gli invalidi per esempio, o per i veicoli virtuosi in materia di inquinamento, ci sono anche prolungamenti per le scadenze.

Una miriade di novità in materia bollo auto che hanno mandato in confusione gli automobilisti che per capire bene cosa fare sono costretti a controllare decreti e delibere delle giunte Regionali, oltre a capire bene come funziona la normativa nazionale.

Il bollo auto è una delle tasse che più vengono contestate dalla popolazione, una tassa tacciata di inutilità da molti contribuenti, ma che ripetiamo, è assolutamente da pagare. Infatti esenzioni ed esoneri a parte, sono previste sanzioni e multe per pagamenti omessi o semplicemente ritardati.

Oggi analizziamo nello specifico cosa prevede la normativa vigente dal punto di vista sanzionatorio per chi ritarda nell’adempimento obbligatorio del pagamento del bollo auto, o per chi omette del tutto il versamento.

Bollo auto, breve accenno sul cosa è questa tassa

Il bollo auto va pagato per ogni veicolo di cui la propria famiglia risulta proprietaria. Il bollo auto è commisurato alla potenza del veicolo espressa in Kw. Più grossa è l’auto di cilindrata, più si paga di bollo. Al bollo si aggiunge anche il superbollo per auto di potenza pari o superiore a 185 Kw.

Il bollo è nazionale come imposizione, ma è gestita dalle Regioni che fin dal lontano 1993 dispongono degli incassi che per molte di esse rappresentano una delle maggiori voci di entrata del loro singolo Bilancio.

Tutti sono tenuti al pagamento, anche se non mancano, come anticipato in premessa, le esenzioni come per esempio quelle per gli invalidi civili, le vetture storiche, le auto elettriche  e così via, con numerosi sconti decisi e differenti su base regionale.

Su ogni  veicolo a motore iscritto al pubblico registro automobilistico (PRA) che non ricade nelle esenzioni, il bollo è dovuto a cadenza annuale.

Cosa accade se si paga in ritardo il bollo auto

Il bollo va pagato entro il mese di immatricolazione del veicolo se nuovo, oppure entro la prima scadenza utile a seguito di passaggio di proprietà per i veicoli usati. In genere al contribuente si da tempo per pagare il bollo entro la fine del mese successivo a quello in cui il balzello scade.

In caso di ritardo di pagamento ci sono delle sanzioni. L’istituto che permette di mettersi in regola pagando meno alla voce sanzioni è il cosiddetto ravvedimento operoso. Con questo istituto di fatti le sanzioni sono abbuonate, e si pagheranno solo gli interessi per ritardato pagamento.

Il surplus da versare è differente in base ai giorni di ritardo. Lo schema da conoscere per il ravvedimento operoso è il seguente:

  • Pagamento del bollo entro 14 giorni dalla scadenza: +0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • Pagamento del bollo tra il 15imo ed il  30imo giorno di ritardo: maggiorazione fissa pari all’1,5% dell’importo originario più gli  interessi di mora pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
  • Pagamento del bollo tra il 31imo ed il  90imo giorno di ritardo: maggiorazione fissa pari all’1,67% dell’importo originario più gli interessi di mora pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
  • Pagamento del bollo tra 3 e 12 mesi  di ritardo: maggiorazione fissa pari all’3,75% dell’importo originario più gli  interessi di mora pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Il ravvedimento operoso decade decorso un anno dalla scadenza del bollo auto, o meglio, dalla fine del mese successivo a quello in cui occorreva versare il balzello. Pagare il bollo al di fuori del ravvedimento operoso fa pagare una sanzione pari al 30% dell’importo del bollo stesso con l’aggiunta di interessi in misura pari allo 0,5% per ogni semestre.

Le regole sull’accertamento del pagamento e le cartelle esattoriali successive

La Regione di residenza del contribuente è quella a cui il bollo andrà versato. Ed è la Regione ad adoperarsi affinché il balzello venga onorato dai contribuenti. Infatti in assenza di pagamento, la Regione invia al contribuente un avviso di accertamento. Il termine entro cui la Regione può inviare l’avviso di accertamento è di 3 anni.

A seguito di avviso di accertamento, il contribuente ha 30 giorni di tempo per pagare il bolo evidentemente evaso, o di produrre ricorso nel caso in cui ci siano le condizioni per farlo (bollo effettivamente pagato con ricevuta che ne attesti il versamento, esenzioni e così via), cioè se emergano situazioni che la Regione non ha considerato in sede di invio dell’accertamento.

Decorsi i 30 giorni, senza ulteriori azioni da parte dell’interessato, ovvero senza pagamento o senza impugnazione dell’accertamento, , la pratica passa all’Agenzia delle Entrate Riscossione per il recupero del credito in maniera coattiva, cioè il bollo diventa cartella esattoriale. In questo caso l’organo con cui si passa ad avere a che fare non è più la Regione ma è il concessionario alla riscossione, quello che una volta era Equitalia. Con Agenzia delle Entrate riscossione il bollo diventa cartella e una volta inviata l’intimazione di pagamento da parte del Concessionario alla riscossione, ci saranno 60 giorni di tempo per il pagamento, con ulteriori sanzioni, interessi e aggio del concessionario.

Decorsi anche i 60 giorni si passa alla cosiddetta esecuzione forzata, con provvedimenti tipo le ganasce fiscali, i pignoramenti e così via. E una volta immessi sul veicolo questi provvedimenti, di fatto esso diventa inutilizzabile. A prescindere da questo, oltre al fatto che il veicolo non può essere usato, il contribuente resterà lo stesso debitore nei confronti del fisco, perché il fermo amministrativo e perfino la radiazione del veicolo dal Pra non sono istituti che si sostituiscono al mancato pagamento di quanto dovuto. Si tratta in effetti di misure di riscossione accessorie, cioè degli strumenti che il concessionario alla riscossione ha in mano per spronare il contribuente moroso al pagamento.

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