in ,

Guida in stato d’ebbrezza: pena doppia su auto altrui

La Corte conferma che la regola anti furbetti vale per tutti

alcol

La sentenza 18066/2021 della Cassazione mette in riga chi ha il vizio di bere alcol prima di guidare con la macchina di altri. Infatti, c’è una regola precisa per chi supera di parecchio il limite di mezzo grammo di alcol per litro di sangue: per oltre 1,5 grammi, 1.500 euro, arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente di guida da uno a due anni. E occhio: se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, per la guida in stato d’ebbrezza la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. 

Il soggetto in questione adduce come scusa che in fondo la vettura era sostanzialmente sua: il padre la prestava sempre al ragazzo. Sentiamo la difesa: in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la nozione di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri. Ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali.

 

alcol

No alle furberie per guidare in stato d’ebbrezza

La Cassazione giustamente stronca ogni velleità per aggirare la norma (articolo 186 del Codice della Strada): se il mezzo non è di proprietà, lo stop alla patente di moltiplica subito per due. Una norma pensata dal legislatore proprio perché inizialmente c’era chi guidava un’auto di altri pur di non subire lo sospensione doppia della licenza di guida.

L’individuo beccato con oltre un grammo e mezzo di alcol paga tutto, subisce la sospensione doppia della patente, e in più ecco cosa dice la Cassazione: al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Secondo l’articolo 616 del Codice di Procedura penale. Insomma, ricorsi in primo e secondo grado già molto azzardati, figuriamoci in Cassazione, che si limita a osservare eventuali vizi di forma della precedente sentenza.

Lascia un commento