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Niente decreto prefettizio sul verbale da autovelox? Multa nulla

La Polizia municipale non ha indicato gli estremi del provvedimento che autorizza l’impiego dello strumento

Niente decreto prefettizio sul verbale da autovelox

Con sentenza 10918/2021, la Cassazione stanga i Comuni che non rispettano le regole. Il principio è semplice: niente decreto prefettizio sul verbale da autovelox? Multa nulla. La Polizia municipale non ha indicato gli estremi del provvedimento che autorizza l’impiego dello strumento. Sono regole arcinote, stabilite da leggi, Codice della Strada, circolari, direttiva ministeriale che unisce tutte le normative. Eppure, il consumatore deve ancora andare in Cassazione per vincere.

L’eccesso di velocità è un’infrazione pericolosissima, da punire; tuttavia gli Enti locali devono rispettare le regole. Per motivi misteriosi, restando al caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che non integrasse violazione del diritto di difesa la mancata indicazione, nei verbali di contestazione, degli estremi del decreto prefettizio. Per l’individuazione della strada tra quelle nelle quali era consentita l’installazione di dispositivi. Per l Tribunale, non era sindacabile la scelta della Pubblica amministrazione di includere determinate strade o tratti di strade.

Niente decreto prefettizio sul verbale da autovelox

Niente decreto prefettizio sul verbale da autovelox? Ribaltone in Cassazione

L’automobilista multato qui si scatena e va a vincere in Cassazione. Il verbale con cui è effettuata la contestazione differita del superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox deve indicare gli estremi del decreto prefettizio. La mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio. Che pregiudica il diritto di difesa.

Soltanto l’indicazione degli estremi del decreto nel verbale rende possibile al destinatario della contestazione l’accesso alla documentazione amministrativa e la predisposizione della difesa. Se il multato sa tutto, può difendersi bene. Altrimenti, il suo pieno diritto alla difesa viene leso. Come vuole anche la Costituzione italiana, fra l’altro.

L’articolo 201 del Codice della Strada esige anche l’indicazione nel verbale di contestazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata. E quindi la legittimità dell’accertamento si rinviene proprio nel decreto prefettizio. Non è solo una violazione formale quella del Comune, è una violazione di sostanza, pesante.

Sacrosanta la chiusura della Cassazione, tale da rendere la vittoria del contribuente un trionfo: condanna il Comune al pagamento delle spese di lite dei giudizi di merito, che liquida in misura di 580 euri per il primo grado e di 864 euro per il secondo grado. Nonché delle spese del giudizio di Cassazione, per 850 euro.

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