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Autocertificazione falsa per muoversi in auto non è reato? Cautela

Piano a tirare le conclusioni. Per adesso, non ci sono sentenze definitive

Autocertificazione falsa

In tendenza su Internet c’è questa tesi perentoria: autocertificazione falsa per muoversi in auto non è reato. Non si discute, così è, quindi tutti a infrangere il blocco, attraversare Regioni rosse in macchina da una all’altra, varcare le Alpi in moto. Vediamo come stanno le cose.

Autocertificazione falsa: cosa sostiene la sentenza

  • La sentenza (come alcuni precedenti) riguarda un tizio che nel modulo di autocertificazione dà una versione. Questa trova riscontro nei successivi accertamenti della Polizia giudiziaria. Quindi, tizio dice alla Polizia o ai Carabinieri, per esempio: mi muovo perché la mia bisnonna sta morendo e ha assoluto bisogno di me, corro da lei. SI indaga ed emerge che non c’era nessuna bisnonna morente. Il tizio chissà da quali amici stava andando. Un reato: ha detto il falso. In piena pandemia. In base all’articolo 129 del Codice Penale.
  • Quale la difesa? L’affermazione nel modulo di autocertificazione da parte del privato di una situazione passata potrà integrare gli estremi del delitto. Ma la semplice attestazione della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di svolgere una certa attività non può essere ricompresa nell’ambito applicativo della norma incriminatrice.
  • Il nostro ordinamento non incrimina qualunque dichiarazione falsa resa a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio ma costruisce i reati di falso secondo una sistematica casistica.
  • Ne consegue che il rilievo della falsa dichiarazione è legato all’individuazione di una specifica norma che dia rilevanza al contesto e alla singola dichiarazione.
  • Il contenuto della dichiarazione non rientrerebbe tra i “fatti cui è destinato a provare la verità” neppure qualora concerna un fatto già accaduto.
  • Il tizio non ha certo attestato un fatto già accaduto nella realtà esteriore. Ma si è limitato a dichiarare una propria volontà, che si è rivelata ex post priva di riscontro.
  • Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si impone l’assoluzione dell’imputato. perché il fatto non sussiste.

Vedremo in futuro se arriveranno altre sentenze

Quello è il giudizio (autorevole) del magistrato onorario. Sul punto, in piena pandemia, la Corte Costituzionale non ha detto nulla. Né la Cassazione a Sezioni Unite. Massima cautela a inondare i vari tribunali di ricorsi di questo tipo perché si rischiano mazzate: si perde e si pagano gli avvocati. Non ultimo: da capire se ci sarà un appello e un ricorso per Cassazione rispetto alla sentenza di primo grado.

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