in

Reato di omicidio stradale, ecco come funziona e quando si può essere accusati

Quando scatta il reato di omicidio stradale e cosa occorre sapere per evitare spiacevoli sorprese durante la circolazione stradale.

omicidio

 

 

Sinistri stradali che finiscono in tragedia, con il morto, purtroppo non sono una rarità. E quando in un sinistro c’è gente che perde la vita, per i coinvolti nel sinistro o per chi lo ha causato, le conseguenze sono drasticamente diverse dal solito sinistro con danni alle cose o con danni alle persone ma lievi.

Il nostro Codice prevede anche il reato di omicidio stradale. Ma sono molte le cose da approfondire in relazione a questa fattispecie di reato che può sembrare lontana dalla realtà, ma che invece non è impossibile dal verificarsi.

Imprudenza, imperizia, scarsa attenzione e negligenza sono tipici comportamenti che vanno approfonditi, così come la differenza tra dolo e colpa di un conducente che ha la sfortuna di imbattersi in un sinistro stradale dove, come si dice, “ci scappa il morto”.

Omicidio stradale senza dolo

Tralasciando il calo da 12 mesi a questa parte, dovuto alle limitazioni agli spostamenti ed alla circolazione per via del Covid-19, i decessi a seguito di sinistri stradali sono sempre stati un numero rilevante in Italia.

Il rispetto delle regole imposte dal Codice della Strada è fattore determinante quando si circola e altrettanto importante per evitare sinistri. Limite di velocità, regole sui sorpassi, distanze di sicurezza, uso del telefonino alla guida, sono tante le regole che il Codice della Strada chiede ed impone di rispettare proprio in ragione della sicurezza stradale per noi stessi e per gli altri.

Proprio la mancata osservazione delle norme stabilite dal Codice della Strada possono causare non pochi problemi ai trasgressori. E se in caso di sinistro c’è l’assicurazione che paga i danni ai terzi, oppure in caso di condotte irrispettose del Codice, scattano sanzioni e ammende, nel caso di sinistri gravi con persone che perdono la vita, esiste il reato di omicidio stradale.

Per definizione, l’omicidio stradale è “un delitto introdotto appositamente per punire le morti causate dal mancato rispetto del Codice della strada”. In altri termini è una specie di omicidio colposo, ovvero, scaturito senza dolo da parte di chi lo commette.

Si parla di dolo nel momento in cui un soggetto con piena volontà e con piena idea di commetterlo, provoca danni nei confronti di un’altra persona. La colpa è una cosa meno grave, perché si tratta di situazioni in cui un soggetto si rende responsabile di danni ad altri soggetti, ma senza essere partiti con l’intenzione di cagionarli.

E nei sinistri stradali che causano la morte di una persona, si può benissimo parlare di omicidio colposo (omicidio stradale) perché scaturito senza la volontà della persona che commette il reato. In pratica la morte di una persona a seguito di sinistro stradale è sempre vista come causata non volontariamente (naturalmente le indagini delle Forze dell’ordine approfondiscono il caso per verificare che dietro non ci siano cose differenti che prefigurino il reato di omicidio doloso).

Attenzione alla guida

Occorre prestare attenzione mentre si guida, perché oltre a stare in guardia e concentrati sul nostro mezzo, occorre a volte prevedere condotte imprudenti degli altri che incrociamo sulle strade. Il caso di un pedone imprudente è una delle cose a cui prestare maggiore attenzione.

Il pedone che attraversa la strada improvvisamente è il tipico evento che può arrivare a fare incolpare un conducente di un veicolo, di lesioni gravi o addirittura, di omicidio stradale  se il pedone perde la vita.

L’omicidio stradale è un reato e come tale non riguarda affatto le problematiche di risarcimento del danno per il danneggiato. L’assicurazione della nostra auto copre i danni cagionati a terzi, anche quelli gravissimi come la morte di un individuo (sempre nei limiti dei massimali).

Se l’assicurato ha avuto condotte contrarie al contratto assicurativo o se l’evento rientra in clausole limitative della copertura assicurativa, si può rientrare nella rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice (che può chiedere i danni al suo cliente), ma il soggetto terzo nonché vittima del sinistro, verrà comunque risarcito.

Ma l’omicidio stradale esce fuori dai confini del Codice della Strada ed entra in quello del Codice Penale.

Infatti come si legge proprio nel Codice Penale, “l’omicidio stradale  è punito con la reclusione da due a sette anni per chi cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”.

Questa è la regola generale con le pene generali imposte dall’incrocio delle normative tra Codice della Strada e Codice Penale. Poi ci sono le aggravanti, che naturalmente inaspriscono le pene e le sanzioni.

Reclusione da otto a dodici anni è quella prevista  nel caso di omicidio stradale commesso da automobilista che era alla guida in stato di alterazione, sia per uso di droghe e farmaci illegali che per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Ma aggravanti scattano anche per condotte di guida poco ortodosse, come il superamento del doppio della velocità consentita nel tratto stradale sede del sinistro con omicidio stradale annesso o per guida contromano per esempio.

Omicidio stradale, le caratteristiche per essere definito tale

In linea di massima il reato di omicidio stradale si prefigura nel momento in cui in un sinistro accade che:

Ci sia la morte di una persona sopraggiunta dopo una o più violazioni  delle norme che disciplinano la circolazione stradale;

Il sinistro sia stato causato senza la volontà di farlo e quindi per imperizia, negligenza o scarsa attenzione.

La volontarietà come detto è il fattore determinante nel distinguere l’omicidio stradale dal vero e proprio omicidio, che per esempio prevede 21 anni di reclusione. Investire di proposito un pedone per un alterco precedente, è omicidio volontario e non colposo e quindi stradale.

Per questo possiamo concludere che il reato di omicidio stradale nasce  ogni volta che la condotta del conducente non sia improntata a prudenza, diligenza e perizia, con la semplice disattenzione che non può essere una giustificazione.

Come non sempre è giustificazione valida il pedone che improvvisamente attraversa la strada. Per condotta prudente si intende infatti, la piena attenzione a regolare la velocità in base al tratto di strada che si percorre, a prescindere dal limite di velocità previsto dalla segnaletica.

In pratica, in prossimità di strisce pedonali quando c’è gente che aspetta di passare, o semplicemente, passare vicino ad un marciapiede con bambini che è evidente che stiano giocando, dovrebbe spingere il conducente di un veicolo a moderare ulteriormente la velocità al semplice scopo di anticipare eventuali ingressi in carreggiata dei pedoni.

Questo perché investire un pedone, a prescindere dal fatto che sia stato lui a immettersi improvvisamente in strada, sulle strisce o meno, non esclude l’accusa di omicidio stradale nel caso in cui il pedone muoia investito da un conducente.

Lascia un commento