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Multe Codice della strada, i termini per pagare, la prescrizione e la cartella, ecco la guida

Quali sono i termini per pagare le multe, misura ridotta, scontata, ordinaria e cosa cambia con la cartella esattoriale

Prendere una multa per violazioni del codice della strada non è certo una rarità in Italia. La maggior parte dei guidatori di veicoli che circolano sulle strade, anche i più attenti, nella loro vita hanno avuto a che fare con una multa. Il rischio di infrangere il Codice della strada è sempre dietro l’angolo. Ma quando si riceve una multa quali sono i termini per pagarla? Ecco una guida dettagliata su come estinguere il correlativo onere dovuto in base alle normative vigenti.

Multe per violazioni del Codice della strada, sono 3 i termini di pagamento

Quando si riceve una multa per aver trasgredito ad una norma imposta dal Codice della strada ci sono 3 termini di pagamento. La prima cosa da sottolineare è che più tardi si paga una multa e più altro sarà il prezzo da pagare. E poi, se il ritardo nel pagamento supera determinati limiti, la multa non si potrà più pagare, perché a quel punto occorre fare i conti con un altro istituto, quello della cartella esattoriale (o del decreto di ingiunzione).

Pagare in ritardo significa fare i conti con un aumento dell’importo da pagare perché ci sono da versare anche gli interessi per ritardato pagamento. Dal punto di vista sanzionatorio invece nulla in più sarà dovuto anche se si paga in ritardo. Infatti la multa per infrazioni al Codice della strada è già una sanzione a cui non si possono aggiungere, per legge, ulteriori disposizioni sanzionatorie.
Tornando alle tre tipologie di termine di pagamento abbiamo quello in misura ridotta, quello in misura scontata e quello ordinario.

Chi ha ricevuto una multa negli ultimi tempi sa perfettamente di cosa parliamo. In generale tutte le varie tipologie di termine di pagamento sono indicate nel verbale rilasciato dalle Forze dell’ordine.

Termine ridotto, quando scatta?

Il pagamento della multa entro 60 giorni di tempo significa termine ridotto. E l’importo da pagare è inferiore inevitabilmente rispetto al pagamento in misura piena o ordinaria che dir si voglia.
Il termine ridotto, cioè i 60 giorni scattano dalla data in cui trasgressore firma il verbale nella contestazione istantanea.

Nel caso ci sia il rifiuto a firmare il verbale da parte del trasgressore, la multa arriverà a casa tramite raccomandata, alla stregua di ciò che accade per le violazioni non contestare in tempo reale dagli organi accertatori (per esempio quelle da autovelox e Tutor). In questi casi i 60 giorni di tempo per il termine ridotto scattano a partire dalla data di notifica, cioè dalla data in cui il trasgressore ha ricevuto la multa a casa.

Lo stesso vale per le notifiche via Posta Elettronica Certificata, dove il decorso dei 60 giorni scatta dalla data di invio della email e non dalla data di apertura della stessa da parte del trasgressore.
Per le multe relative ai divieti di sosta i 60 giorni decorrono dalla data di notifica del verbale e non dalla data in cui il vigile mette sul parabrezza, per evidenti questioni di opportunismo che il trasgressore potrebbe utilizzare, strappando il verbale ed asserendo di non averlo mai trovato sulla sua auto.

Termine scontato, cosa significa?

Si parla di termine scontato invece, quando la multa viene pagata dal trasgressore entro 5 giorni dalla data in cui il trasgressore l’ha ricevuta, se trattasi di notifica differita, oppure da quando gli è stata comminata dagli agenti accertatori nel caso di contestazione immediata.

In questo caso al trasgressore viene offerto un lauto sconto dal momento che lo sconto arriva ad essere pari al 30%. In altri termini, usare il termine scontato per pagare la multa fa si che il trasgressore paghi solamente il 70% dell’importo della multa.

Termine ordinario e scadenza con interessi

In tutti gli altri casi, cioè pagando dopo il 60imo giorno significa dover pagare la multa in pieno, o meglio, in misura pari a quattro volte il minimo della sanzione (altrimenti detto “metà del massimo edittale”). Un vero salasso se si torna a pensare allo sconto del 30% del termine scontato di pagamento entro i 5 giorni di cui accennavamo nel paragrafo precedente. Basta un solo giorno di ritardo rispetto alla scadenza dei 60 giorni per far caricare sulle spalle del trasgressore, la maggiorazione.
Un giorno di ritardo o sei mesi fa lo stesso, perché la multa non continua a salire fino al semestre successivo. L’incremento infatti scatta dal primo giorno di ogni semestre di ritardo ed è pari al 10% della sanzione.

La cosa importante è che la multa venga saldata prima che passi a diventare cartella esattoriale, cioè che si iscritta a ruolo. In quel caso la multa al Corpo della Polizia Municipale di un determinato comune, o al Comando della Stazione dei Carabinieri che ha comminato la multa, non potrà più essere pagata.

Occorrerà interfacciarsi con il Concessionario alla Riscossione incaricato.
La multa deve passare a ruolo entro 5 anni dalla data in cui è stata contestata dagli organi accertatori o dalla data in cui è stata notificata. Infatti questo è il termine di prescrizione.

Ricapitolando,  il trasgressore può pagare in qualsiasi momento,  a condizione però che lo faccia prima che la multa venga iscritta a ruolo e trasferita all’Agente per la Riscossione, qualunque esso sia. In quel caso, infatti, arriverà la cartella esattoriale e, quindi, l’automobilista dovrà rivolgersi a tale ente per il pagamento, con tutte le conseguenze del caso e con tutti gli oneri aggiuntivi che possono essere caricati nelle cartelle.

Naturalmente anche per le multe la prescrizione riparte nel momento in cui l’amministrazione che deve riscuotere manda al contribuente/trasgressore un sollecito di pagamento o una qualsiasi altra comunicazione inerente la multa da saldare. In pratica, si riparte da zero, con i termini di prescrizione che si azzerano dal momento in cui al contribuente arriva una nuova comunicazione collegata alla multa.

Una volta divenuto ruolo, con la multa che di fatto passa dal dover essere incassata dall’amministrazione che l’ha comminata al concessionario alla riscossione, ripartono i termini di prescrizione dalla data di notifica della cartella. Continuare a non pagare la multa da diritto all’Agente alla Riscossione di avviare le cosiddette procedure di esecuzione forzata, tra le quali per esempio, il fermo amministrativo del veicolo.

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