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Revoca patente per illeciti: cosa dice il ministero

Un fatto molto più grave del tipico verbale da 50 o 100 euro 

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Dimenticare il verbale per divieto di sosta. Qui parliamo di revoca patente per illeciti: per fatti gravissimi. Come la guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di droga: vera piaga nazionale. A fare chiarezza sulla materia, c’è ora la circolare 15224/2020 del ministero dell’Interno. Sulla possibilità, nel determinare il periodo in cui opera il divieto, di conseguire una nuova patente di guida.

Revoca patente per illeciti: nuova licenza?

La domanda è: si può sottrarre quanto scontato dal destinatario del provvedimenti a titolo di sospensione della patente di cui era precedentemente titolare? Quesito del ministero dei Trasporti.  Tutto nasce a seguito della sentenza 126/2020 della Quarta Sezione Penale, con la quale la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile la detrazione del cosiddetto presofferto.

Per la Cassazione, al Prefetto spetterebbe anche il compito di rimodulare la durata del periodo in cui vige il divieto di conseguire una nuova patente. Tenendo conto di quanto già scontato a titolo di sospensione provvisoria. E conseguentemente ammettendo o meno il soggetto al nuovo esame di guida.

Patente: sì allo scomputo della sospensione

La risposta arriva dall’Avvocatura Generale dello Stato. Ha ritenuto ammissibile lo scomputo. Togli il periodo nel quale non ha guidato. A seguito della revoca della patente, questa può essere conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato. Ma dai tre anni va scomputato l’eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca.

Semplice: se la sospensione pre revoca è stata di sei mesi, allora la revoca dura due anni e mezzo. Per arrivare a tre anni.

Ed è competenza del ministero dei Trasporti, al di fuori dell’ipotesi di verifica del possesso dei requisiti morali: in questo caso, tocca al Prefetto.

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