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Multe autovelox approvati senza omologazione: valide

Lo dice la Direzione generale per la sicurezza stradale del ministero dei Trasporti

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Multe autovelox approvati senza omologazione: sono valide. Chi fa ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto contro quel verbale, perde. Lo dice la Direzione generale per la sicurezza stradale del ministero dei Trasporti. Competente in materia di approvazione e omologazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale.

Multe autovelox approvati senza omologazione: risposta ufficiale

Molti quesiti si riferiscono alla presunta criticità della mancata omologazione di tutti i sistemi di misurazione della velocità, sia istantanea sia media. Stessa problematica per le telecamere di controllo degli ingressi nelle Zone a traffico limitato. E per i sistemi di accertamento della violazione del semaforo rosso. La materia è disciplinata dall’articolo 45, comma 6, del Codice della Strada. E nell’articolo 192 del Regolamento di esecuzione.

C’è equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione. O una o l’altra. In generale le procedure tipo per l’omologazione/approvazione di dispositivi/sistemi di rilevazione d’infrazioni, si basano su un’istruttoria tecnico-amministrativa. Identica sia per l’omologazione sia per l’approvazione. Tesa a valutare la validità, l’efficacia e l’efficienza del prodotto e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie, vigenti al momento dell’esame.

Secondo passo dopo le certificazioni delle telecamere

Una volta acquisite e verificate tutte le certificazioni necessarie, c’è il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato. Se c’è il sì, viene emanato un decreto dirigenziale che autorizza il titolare della richiesta alla commercializzazione dei diversi esemplari

L’articolo 1 del decreto 282/17 riporta proprio “nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione… si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del decreto sopra richiamato”, a conferma che per i misuratori di velocità, ancora oggi, ci si debba necessariamente riferire al termine “approvazione”. La conseguente regolarità dell’accertamento del superamento del limite di velocità consentito, nei limiti della tolleranza prevista dalla norma primaria, è invece garantita dalle prove di funzionalità e di taratura, che vengono richieste per l’ottenimento dell’approvazione.

I decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi.

Una risposta discutibile. Visto che omologazione e approvazione sono molto diversi nella sostanza, a nostro giudizio. Comunque, questa è l’interpretazione della legge, che mette i Comuni al riparo dai ricorsi. Vale solo la pena ricordare, dopo le tante polemiche del passato, quando la Corte costituzionale stangò i Comuni che non taravano una volta l’anno almeno gli autovelox: impose che tutti fossero tarati. A dispetto di varie bizzarre interpretazioni. Per rispetto dell’automobilista.

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