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Obbligo di assistenza per un incidente: fermarsi un attimo non basta

Lo stabilisce la sentenza 27241/2020 della Cassazione, il 1° ottobre. Altrimenti, è omissione di soccorso

legge

Per un incidente piccolo, tutti sanno il da farsi: Modulo blu della Constatazione amichevole, e via. Ma per un sinistro più complesso, possono nascere problemi. Tanto che la Cassazione, con sentenza 27241/2020, ha dovuto fissare un principio: obbligo di assistenza per un incidente. Tutto nasce dalla decisione della corte di Appello di Bologna, che confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara: condanna alla pena di dieci mesi di reclusione, con la sospensione condizionale, più sospensione della patente di guida per un anno. Motivo: omissione di soccorso.

Obbligo di assistenza per un incidente

L’uomo, con la sua Fiat Punto, dopo il verificarsi di un incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento in quanto, collideva con una bici. Abbiamo automobilista contro utente vulnerabile. Il ciclista riportava contusioni giudicate guaribili in 5 giorni. L’automobilista, dopo essersi fermato, si allontanava velocemente, non ottemperando all’obbligo di prestare assistenza alla persona ferita. Ossia? Chiamare i soccorsi. E attendere che arrivino.

Morale: fermarsi non basta. Bisogna prestare assistenza alla persona ferita. È sufficiente una telefonata con lo smartphone.

Principio ancora più importante adesso, con l’ondata di pericolosissimi monopattini elettrici: ci sono utenti deboli ovunque. Sempre fermarsi, prestare assistenza, chiamare i soccorsi.

Omissione di soccorso: parola alla Cassazione

L’automobilista avrebbe potuto allontanarsi di non molto dal luogo dell’incidente. E attendere l’arrivo della pattuglia. Oppure mettersi in contatto con le Forze dell’ordine per telefono o recandosi al comando per spiegare l’accaduto. Mentre non ha riferito a nessuno dell’incidente fino a che non è stato rintracciato dagli agenti in tarda serata dopo lunghe ricerche, grazie al numero di targa annotato dal teste.

La sussistenza di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata non è elemento costitutivo del reato. Non siamo medici: saranno i dottori a stabilire se la vittima è ferita o no.

Inutile anche fare ricorso. L’automobilista ha perso in primo e secondo grado. E anche in Cassazione. Pagando l’impossibile in spese legali e processuali.

Questo vale anche all’inverso: il monopattinista o il ciclista che causa un incidente. Ferendo un automobilista. O un pedone, vero utente super debole, coi monopattinari scatenati sul marciapiede.

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