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Agevolazioni auto disabili: ecco quali sono

Una circolare dell’Agenzia Entrate appena pubblicata fa chiarezza

agenzia entrate

Agevolazioni auto disabili: ci sono infinite regole con commi e cavilli. Come fare chiarezza allora? Ci ha pensato l’Agenzia Entrate. Benefit per non vedenti, sordi e persone con disabilità grave, cui si aggiungono soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. Solo per quest’ultima categoria il diritto alle agevolazioni, tuttavia, è condizionato all’adattamento del veicolo. Sempre e comunque.

Agevolazioni auto disabili: quando scattano

Le misure scattano solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. Per le persone con disabilità fiscalmente a carico? Allora potrà beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile. Occhio ai verbali di invalidità o di handicap: dovranno individuare con precisione i requisiti previsti dalla legge. Inclusi quelli previsti per le agevolazioni fiscali nonché dal Codice della Strada.

Quali mezzi? Veicoli destinati al trasporto esclusivo delle persone con disabilità (fino a un massimo di nove posti), quelli con utilizzo promiscuo, motocarrozzette, autocaravan. Ma no alle minicar che possono essere condotte senza patente.

La detrazione per i portatori di handicap

L’agevolazione consiste in una detrazione pari al 19% calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (incluse le spese di manutenzione straordinaria). Il beneficio potrà essere goduto in un solo anno o spalmato in quattro rate. Spetta una sola volta (quindi per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio. Finiti i quattro anni, sarà possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo. Ai fini Iva l’aliquota passa dal 22 al 4% se il veicolo rientra in determinati parametri di cilindrata (2000 cc con motore benzina o 2.800 cc se diesel).

C’è Iva agevolata, senza limiti di valore, per l’acquisto (incluso il leasing “traslativo”), per l’adattamento e per la riparazione dei veicoli se effettuati direttamente dal disabile o dal familiare. In casi di vendita del veicolo prima di due anni è dovuta la differenza fra l’imposta (Irpef e Iva) prevista in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.

In più, agevolazioni per il pagamento del bollo (per un solo veicolo) e dell’imposta di trascrizione al Pra dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà (esclusi non vedenti e sordi).

Volete saperne di più? Il link giusto dell’Agenzia Entrate per i disabili è questo.

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