in ,

Guida sotto l’effetto di droghe: problema estivo

Spesso il lavoro enorme di Polizia e i Carabinieri viene vanificato da normative bizzarre

multe droga

Si hanno notizia di un problema estivo: guida sotto l’effetto di droghe. Eppure spesso il lavoro enorme di Polizia e i Carabinieri viene vanificato da normative bizzarre. Perché? La base di partenza è l’articolo 187 del Codice della Strada: Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Guida sotto l’effetto di droghe: quale verbale, in teoria

  • Chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda di 1.500 euro.
  • Più l’arresto da sei mesi ad un anno.
  • All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni.
  • Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
  • La patente è sempre revocata in caso di recidiva nel triennio.
  • Con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo. Salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Qual è il problema della multa da droga

Ma allora, se la pena c’è, il guaio qual è?

  1. Anzitutto procedurale, operativo. Quando gli accertamenti forniscono esito positivo o quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, allorsa si si va al secondo passo.
  2. I conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali. O analitici. Su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Serve tantissimo tempo. I poliziotti, in determinati casi, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche. O presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  3. Per integrare il reato, si devono realizzare le seguenti due condizioni: la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica; che tale stato sia correlato con l’uso di sostanze psicoattive. Deve aver preso la droga poco prima di guidare. Se dimostri che ha assunto cocaina o altri poco prima di mettersi al volante, allora scatta la multa. E qui sta il guaio: dimostrare l’assunzione poco prima di porsi in auto, è difficilissimo. Un Codice della Strada iper garantista. Che non favorisce la sicurezza stradale, specie d’estate, quando fra i giovani più idioti c’è voglia di sballare.

Lascia un commento