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Decreto Cura Italia: 7 novità per l’auto

Che cosa cambia col provvedimento anti-coronavirus per chi ha una macchina e per chi viaggia

revisione auto

Il decreto Cura Italia, come dice la parola stessa, è una cura anti-coronavirus. Un provvedimento teso ad arginare il più possibile le conseguenze negative della pandemia da Covid-19. Limitatamente all’auto, ecco le 5 novità.

1) Decreto Cura Italia: patente

La validità a ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Questa l’interpretazione della regola da parte del ministero dei Trasporti. C’è però chi la interpretava in altro modo: la validità delle patenti scadute dal 31 gennaio al 15 aprile 2020 sarà prorogata fino al 15 giugno 2020. No: è il 31 agosto 2020.

2) Decreto Cura Italia: revisione allungata

In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova, o alle attività di revisione.

3) Decreto Cura Italia: il Foglio rosa vale di più

Le autorizzazioni a esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020.

4) Permesso provvisorio di guida: proroga

Fino al 30 giugno 2020, è prorogato, senza oneri per l’utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’articolo 119 del Codice della Strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto.

5) Carte di qualificazione del conducente: quale novità

Le carte di qualificazione del conducente, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogate, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020. I certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

6) Calendario dei divieti: stop

Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, è sospeso per i giorni 15 marzo e 22 marzo. Limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale sino a successivo provvedimento.

7) Rc auto: più tolleranza

Le polizze assicurative Rc auto restano valide per 30 giorni dopo la scadenza. Non per i soliti 15 giorni. Questa misura vale fino al 31 luglio 2020. Dentro il mese dopo la scadenza, la compagnia deve mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo. L’auto è coperta dalla Rca. I termini per fare l’offerta, se necessario un perito o un medico legale, sono prorogati di altri 60 giorni fuori dall’indennizzo diretto.

Multe, cosa cambia

C’è la possibilità di pagare le multe con lo sconto del 30% entro 5 giorni dalla contestazione della violazione su strada da parte dell’agente: contestazione immediata. Oppure entro 5 giorni dalla notifica del verbale all’indirizzo di residenza del proprietario del veicolo: contestazione differita. La nuova disposizione estende questo termine a 30 giorni fra il 18 marzo e il 31 maggio 2020. Non con decreto, ma con circolare, il ministero dei Trasporti ha sospeso fino al 3 aprile il pagamento delle multe. Parliamo di Codice della Strada: sosta, velocità, semaforo rosso. Non parliamo di Codice Penale. Niente mora per chi sfora i 60 giorni dopo il ricevimento del verbale. Ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto sino al 3 aprile: sospeso e poi recuperato dopo. I Comuni possono superare i 90 giorni per spedire una multa a casa dopo l’infrazione.

Rivalsa patente e revisione: occhio

Attenzione però. In futuro, la rivalsa per patente scaduta e revisione scaduta vale come prima. Una volta che il decreto Cura Italia termina i suoi effetti, chi viaggia con patente scaduta o con revisione scaduta, e causa un incidente, è a rischio rivalsa. La compagnia paga i danni all’altro guidatore e poi ha diritto a farsi risarcire dal cliente.

Infatti, come rammenta l’Ania (Associazione assicurazioni) le più diffuse esclusioni della copertura Rca riguardano i casi di incidente causato da chi guida senza essere abilitato. E da chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe. In questi casi, la compagnia paga i danni cagionati dal conducente a persone e cose, ma poi agisce in rivalsa su conducente e proprietario del veicolo per recuperare i danni risarciti.

Tutte le polizze Rca prevedono, nelle clausole di rivalsa, l’esclusione della copertura assicurativa in caso di incidente causato da un conducente non abilitato. Quando la copertura assicurativa è esclusa, le compagnie possono stabilire nel contratto un diritto di rivalsa totale, cioè per l’intero importo dei danni causati. Oppure prevedere una rivalsa parziale, limitando il recupero di quanto rimborsato ai danneggiati a una cifra fissa (5.000 euro) o a una percentuale dei danni (scoperto del 10% del sinistro).

La rivalsa è eliminabile, se la compagnia vuole. Paghi sulla Rca un sovrapprezzo attorno ai 20 euro l’anno. E comunque, l’esclusione della rivalsa vale generalmente per un incidente solo. Oppure c’è una limitazione della rivalsa: la compagnia ti fa pagare solo una parte dei danni: 10.000 euro o il 3% per esempio.

Rc auto, due possibilità per il rinnovo

Come ricorda Facile.it, se si opta per il pagamento del premio dopo la scadenza, entro i 30 giorni, due i casi. Si possono fare solo ipotesi, in attesa di chiarimenti ministeriali o delle stesse compagnie.

Il cliente può rinnovare il contratto di assicurazione con la stessa compagnia. Il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso. La nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria. Esempio: scadenza 20 marzo 2020, si paga il 18 aprile 2020, la data di decorrenza della nuova sarà il 21 marzo 2020 e la scadenza il 20 marzo 202).

Oppure l’automobilista sottoscrive un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia diversa. Decorre dal momento del pagamento. Il cliente potrebbe effettivamente beneficiare di un periodo di assicurazione “esteso”, pur avendo pagato la stessa annualità. Eventuali sinistri che dovessero accadere nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l’attivazione della nuova (nei 30 giorni dalla scadenza della vecchia), saranno carico della prima compagnia. Esempio: scadenza con compagnia A 20 marzo 2020, si paga il 18 aprile 2020 il premio alla compagnia B; la data di decorrenza della nuova polizza sarà la mezzanotte tra il 18 e il 19 aprile 2020 e la scadenza sarà il 18 aprile 2021; incidenti fra il 20 marzo 2020 e il 18 aprile 2020 saranno gestiti dalla compagnia A.

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