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Sanzioni bollo auto pagato in ritardo: meno pesanti

Che cosa è cambiato per la tassa di proprietà della vettura

libretto di circolazione auto

Valutate voi se sia o no una bella notizia: sanzioni bollo auto in ritardo di oltre un anno, meno pesanti. Da una parte, chi paga dopo versa una multa meno gravosa e quindi sorride; dall’altra, chi paga in modo preciso e puntuale non viene premiato molto rispetto a chi versa la tassa di proprietà regionale in ritardo.

Sanzioni bollo auto in ritardo: cosa cambia

Con  la manovra 2020 (decreto fiscale), ci sono novità per il bollo auto. Diminuiscono le sanzioni per chi paga con oltre un anno di ritardo. Sino a ieri, chi pagava in ritardo di oltre un anno, aveva una sanzione del 30% del bollo stesso più gli interessi. Oggi, se la violazione non è stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, chi paga il bollo auto in ritardo di oltre un anno, versa sanzioni del 4,286% (un settimo rispetto a prima), oltre agli interessi, quando la regolarizzazione avviene entro due anni dalla violazione. Altrimenti, sanzione del 5% più interessi.

Lo schema del ritardo nel pagare il bollo auto

Ricapitolando con uno schema:

  • se verso in tempo, niente sanzione;
  • qualora si paghi dopo un anno ma non dopo due anni, sanzione del 4,286% del bollo più gli interessi;
  • in caso di pagamento dopo due anni, sanzione del 5% più interessi.

Tutto questo la Regione, o altro soggetto incaricato della riscossione (Agenzia delle Entrate, ex Equitalia), non ha inviato alcun formale sollecito di pagamento.

Tassa automobilistica: sanzioni per il ritardo minimo

Con l’aiuto di Sermetra, vediamo le sanzioni per il ritardo minimo nel pagare il bollo tardi. Se il bollo auto è scaduto e viene pagato successivamente al termine previsto, oltre alla tassa si dovranno corrispondere anche le sanzioni e gli interessi.

  • Tra il quindicesimo e il trentesimo giorno: sanzione pari all’1,5% della tassa originaria, oltre gli interessi legali giornalieri calcolati sugli effettivi giorni di ritardo la cui percentuale annua è pari allo 0,3%.
  • Fra il trentunesimo e il novantesimo giorno, una sanzione pari al 1,67%, oltre gli interessi legali giornalieri.
  • Dopo il novantesimo giorno ma entro un anno, 3,75% più interessi.

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