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Ordinanza prefettizia per multa: facsimile ricorso

Come opporsi al Giudice di Pace dopo che in primo grado è arrivato il del Prefetto

Se hai fatto ricorso al Prefetto, arriva l’ordinanza prefettizia. Qualora l’opposizione sia stata respinta, hai una sorta di secondo grado, di appello: il ricorso al Giudice di Pace contro l’ordinanza prefettizia che ti ha già raddoppiato la multa. Partivi da 100 euro di verbale originario, schizzato a 200 euro dopo la prima sconfitta. Ora punti a far annullare tutto. Con ricorso in 5 passi, che riassumiamo in basso. Per chi vuole subito il facsimile ricorso, si clicchi Facsimile ricorso contro ordinanza prefettizia.

Ordinanza prefettizia per multa: cosa scrivere all’inizio

All’illustrissimo Giudice di Pace di xxx. Oggetto: Ricorso in opposizione ex articolo 6 Decreto Legislativo 150/2011. Contro il provvedimento del Prefetto n. xxxx. Notificato il e riferito a violazione del Codice della Strada di cui al verbale xxx riguardante una violazione riscontrata dalla Polizia xxxxx. Dati personali: nome, cognome, residenza, codice fiscale. L’opponente tiene a precisare di avere preliminarmente impugnato il provvedimento amministrativo. Lo scrivente si opponeva al provvedimento sanzionatorio posto in essere chiedendone l’annullamento del medesimo. Ma l’organo prefettizio, con ordinanza ingiunzione, ha respinto il ricorso. A tal proposito l’opponente rileva che detto provvedimento amministrativo appare ingiusto e vessatorio.

Ordinanza prefettizia senza precisazione

Manifesta lesione dei dettami di cui agli articoli 24 e 97 della Costituzione. Stante l’omessa precisazione, sulla ordinanza-ingiunzione adesso opposta, del rispetto o dei termini perentori procedimentali. A causa di tale carenza non siamo in grado di stabilire se sempre il presente provvedimento amministrativo sia stato emesso in un arco temporale ormai decaduto. Ovviamente una simile lacuna vizia di nullità sempre il presente provvedimento prefettizio peraltro lesivo anche del diritto alla difesa.

Ordinanza senza delega

L’adottato provvedimento risulta privo di delega in favore del Dirigente dell’Area xxx. A tal proposito è opportuno ricordare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Oria: l’ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa, quale manifestazione di volontà autonoma e indipendente, non può di fatto essere emessa da soggetti privi di formale delega di competenza. Conformemente alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione Penale, del 28 marzo 1987 numero 3031. L’esercizio del potere di delega deve di fatto essere sempre esplicato sia nell’intestazione sia nella sottoscrizione del provvedimento medesimo oggetto di delega.

Illegittimità dello strumento utilizzato dagli agenti accertatori

L’opponente in fase di ricorso chiedeva una verifica atta a sindacare quali controlli fossero stati adottati dall’organo di Polizia verbalizzante prima dell’utilizzo dello strumento rilevatore di infrazioni. C’è la questione taratura. Il dispositivo è sotto il diretto controllo di un operatore di polizia, con un sistema di autodiagnosi dei guasti. La relativa funzionalità è verificabile dall’operatore stesso. Parte resistente nella sua memoria ha dimostrato di avere fatto verificare lo strumento utilizzato alla stessa ditta costruttrice peraltro senza alcun controllo da parte dell’organo di polizia stessa. Si consideri peraltro che una semplice delega a ditta privata senza alcun potere di sorveglianza dell’organo di polizia stessa, anche in assenza della circolare di cui sopra, è da considerare di per sé illegittima.

La richiesta al Giudice di Pace contro l’ordinanza

Si chiede di rendere inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti dell’opponente l’ordinanza-ingiunzione opposta, revocando tutte le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge. Qualora dovesse essere confermato il provvedimento già adottato, viene chiesta la ride terminazione della sanzione pecuniaria nel minimo edittale. Non il doppio, ma l’importo originario.