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Cartella esattoriale da multa vecchia: facsimile ricorso

Cosa accade quando il Comune sostiene di avervi inviato una multa, che non avreste pagato

Se un Comune vi notifica una multa da Codice della Strada, e non pagate, si affida all’Agenzia delle entrate. Questa vi recapita la cartella esattoriale: multa doppia più spese aggiuntive varie. Ma qualora la muta sia illecita, tutto crolla. Serve un ricorso al Giudice di Pace, di cui vi diamo il facsimile.

1) Cartella esattoriale da multa vecchia: come iniziare

All’ufficio Del Giudice di Pace di xxx. Ricorso in opposizione a cartella esattoriale derivante da sanzioni amministrative del Codice della Strada. In base all’articolo 7 de decreto legislativo numero 150/2011. Parte Ricorrente: nome, cognome, nato a xxx il xxx e residente in xxx, Via xxx. Elegge questo luogo a domicilio ai fini della presente opposizione. Con l’ulteriore specificazione che le relative comunicazioni di udienza, in forza della sentenza della Corte Costituzionale 22881/2010 potranno essere indirizzate anche al seguente numero di fax: xxx-

2) Perché la cartella esattoriale è ingiusta

Comune xxx e Agenzia delle entrate. Ex Equitalia. Multa e cartella esattoriale sono ingiusti per i seguenti motivi. Anzitutto, non c’è stato invio della multa. Chi scrive chiede che l’ente impositore esibisca la prova dell’invio della prima e della seconda raccomandata, da parte del servizio postale.

3) Inesistenza o nullità della notifica della cartella di pagamento

Per quanto attiene alla presente cartella di pagamento, si eccepisce che la medesima risulta notificata all’attuale esponente in maniera irrituale. Vizio questo tale da comportare la inesistenza della notifica medesima. Infatti l’ente concessionario si è servito del servizio postale e quindi di un agente non abilitato con palese lesione pertanto dei dettami di cui agli articoli 26 DPR 602/73 e 60 DPR 600/73. Da tutto ciò ne deriva in ogni caso la mancata possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’atto. Il vizio appena descritto determina una chiara inesistenza della relativa notifica: lo dicono la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n.909/5/09; la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza sentenza n.33/07/12; la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso.

4) Avvenuta decadenza della presente pretesa creditoria

Occorre concentrarsi poi sul termine di decadenza della Pubblica Amministrazione dal diritto di formare i ruoli esecutivi dei crediti derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative. Originariamente era fissato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento diventava definitivo: articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 602. La successiva disposizione di cui al comma 154, legge 24.12.2007 numero 244, ha inserito una norma: qualora una cartella di pagamento non risulti notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, la conseguente pretesa creditoria dovrà considerarsi inesigibile. Detto termine decadenziale è da considerarsi del tutto autonomo e ben distinto rispetto a quello relativo al diritto di riscuotere i crediti in questione. Dobbiamo dedurre la avvenuta decadenza in considerazione del lasso temporale intercorrente (superiore a due anni) tra l’atto amministrativo divenuto definitivo e la successiva consegna del ruolo.

5) Illegittima applicazione di interessi riferiti agli importi

Parte opponente osserva inoltre che per quanto riguarda le somme richieste mediante la presente cartella di pagamento non dovevano essere applicati gli interessi sul capitale ingiunto né le spese di istruttoria, notifica e riscossione coattiva. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

6) Omessa sottoscrizione in autografo della presente cartella di pagamento

Il presente atto impugnato non riporta la sottoscrizione in autografo da parte del funzionario responsabile. Con l’ulteriore specificazione che detta lacuna comporta la inesistenza/nullità dell’atto stesso.

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