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Cartella esattoriale vecchia multa, consigli per annullarla

Come opporsi al Comune che esige soldi con gli interessi per sanzioni arretrate da Codice della strada

Il meccanismo della cartella esattoriale da vecchia multa lo conoscete. Tu non paghi un verbale, il Comune si avvale dell’aiuto dell’Agenzia delle entrate (o a una società privata), ti chiede i soldi più gli arretrati con cartella esattoriale. Se non paghi, blocco dell’auto (fermo amministrativo, ganasce fiscali) oppure blocco di altri beni, o mani nel conto corrente a sequestrare i soldi dovuti. Oggi le cartelle esattoriali vanno fortissimo, perché gli enti locali necessitano di denaro per coprire i buchi causati negli anni da politiche di sperpero di denaro pubblico. Ecco allora come opporsi. Ovviamente, non esiste causa al mondo che si possa vincere con certezza.

Il ricorso

Ci si rivolge all’ufficio del Giudice di pace della propria città. Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex articoli 22 e 23 della legge 689/1981. Si premette di avere ricevuto in data xxx notifica della cartella di pagamento xxx emessa dalla società riscossione tributi. La quale sembra agire in qualità di agente per la riscossione per il Comune xxx, o la Provincia xxx o la Regione xxx. Tanto che richiede il pagamento della somma di xxx euro in relazione a verbali del Codice della strada emesso nell’anno xxx.

Cartella esattoriale: la questione della prova

Nel ricorso, scrivete che il ricorrente chiede l’annullamento di tale adottato provvedimento in quanto ritenuto palesemente infondato e ingiusto. Ricorda in via preliminare che in forza del dodicesimo comma dell’articolo 23 della legge 689/1981 è stata abbandonata la tradizionale presunzione di legittimità dell’atto amministrativo. A fronte della quale era l’opponente a dover fornire la prova del contrario. Attualmente, invece, in analogia ai principi vigenti in materia di illecito penale, spetta alla pubblica amministrazione fornire la dimostrazione della sussistenza della violazione amministrativa.

Il Verbale: quando e come è stato inviato?

Il ricorrente non ricorda assolutamente di avere ricevuto la notifica del verbale citato sulla cartella esattoriale e che ha comportato l’emissione di quest’ultima. Pertanto l’esponente chiede che parte resistente produca in fase di costituzione nella causa l’originale del connesso verbale. Unitamente alla dimostrazione della regolarità della notifica. Nonché dell’invio di una seconda raccomandata qualora l’esponente non sia stata rinvenuta all’interno della propria abitazione in fase di primo accesso. Tutto in base alla sentenza 346/1998 emessa dalla Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione 7815/2006.

Vizio di legittimità per eccesso di potere

Nel ricorso, scrivete anche che c’è un vizio di legittimità per eccesso di potere, posto in essere dalla società appaltatrice (se privata). Con contestuale mancata indicazione, sulla presente cartella, della procura notarile a effettuare simili riscossioni coattive per conto dell’ente originariamente verbalizzante.

Vizio di forma per carenza di motivazione

Sulla cartella mancano il luogo e la data di redazione della medesima, nonché la sottoscrizione in autografo del responsabile del presente procedimento. C’è palese lesione dei princìpi di correttezza amministrativa e di trasparenza.

Cartella esattoriale: altri vizi di forma

C’è nullità della notifica per omessa sottoscrizione delle generalità e delle mansioni svolte all’interno della società di appartenenza dal soggetto notificatore. Abbiamo inoltre avvenuta prescrizione dei termini concessi all’ente creditore di poter ingiungere il richiesto pagamento. In considerazione del periodo nel quale è diventato definitivo l’originario verbale. In sostanza, un soggetto sanzionato non può certo soggiacere ai tempi tecnici dettati dalle modalità organizzative di un ente pubblico o loro soggetti delegati: un simile comportamento contrasterebbe con i più elementari princìpi di correttezza amministrativa e di trasparenza.

Cosa chiedere al Giudice di pace

Alla fine, al Giudice di pace si chiede che si compiaccia di dichiarare il provvedimento impugnato inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace. E pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti della ricorrente. Revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge e con il riconoscimento. Più, ci sono profili di un danno morale ex articolo 96  del Codice di procedura civile indicato in via orientativa in 300 euro.

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