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Multa da autovelox: come fare ricorso

I trucchi per un’opposizione vincente contro un verbale ingiusto dato da un Comune o un altro Ente

Multe da Autovelox Fisso

Hai preso una multa da autovelox? Ecco come fare ricorso e vincere. Serve una lettera perfetta in ogni parte, da presentare al Giudice di pace competente per il luogo dov’è avvenuta l’infrazione. Si hanno 30 giorni dalla notifica della multa.

Anzitutto, per fare ricorso al Giudice di pace contro una multa da autovelox, serve pagare una tassa allo Stato. Come minimo, sono 43 euro. Ma il costo sale se l’importo della multa è superiore ai 1.100 euro. La quota da versare dipende dal valore della causa in base allo schema seguente, indicato dal ministero della Giustizia.

  • Per importi non superiori a 1.100 euro, si paga un contributo unificato di 43 euro.
  • Con multe oltre i 1.100 euro e fino a 5.200 euro, un contributo unificato di 98 euro.
  • Se ci sono sanzioni sopra i 5.200 euro, contributo unificato di 237 euro.

Quando si hanno importi indeterminabili, si paga un contributo unificato di 237 euro se il ricorso è di sola competenza del Giudice di pace.

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Multa da autovelox: che cosa scrivere nel ricorso

Nell’intestazione, scriviamo “Ufficio del Giudice di pace di…” col nome della città. Più in basso, ricorso in opposizione a sanzione amministrativa secondo l’articolo 204 bis del Codice della strada. Quindi i dati del ricorrente: nome, cognome, codice fiscale. Più la residenza, e il luogo dove elegge domicilio: qui riceverà le comunicazioni della cancelleria del Giudice di pace. Evidenziate la parte resistente: nel 99% dei casi è un Comune.

Dove ricevo le comunicazioni del ricorso

Multa da autovelox: è importante specificare altresì che le relative comunicazioni di udienza, in forza della sentenza della Corte costituzionale numero 22881/2010 e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, del Codice di procedura civile, potranno essere inviate al seguente indirizzo di poste elettronica: xxx.

Multa da autovelox: come difendersi

L’istante premette ed espone di avere ricevuto in data xxx in qualità di proprietario della vettura targata xxx, notifica di accertamento di un’infrazione. In base all’articolo 142, 9° comma bis del Codice della strada relativa al verbale numero xxx. Violazione compiuta, secondo quanto sostenuto dalla Polizia xxx, il giorno xxx alle ore xxx sulla strada xxx. All’altezza di via xxx. Qui sotto, alcuni spunti per fare ricorso: dipende dalla vostra multa. Tutti i motivi in basso possono essere riportati nel ricorso, o solo alcuni di questi: a seconda del verbale.

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Eccesso di velocità: da dimostrare

Per esempio, può darsi che, in particolare, la vettura al momento del rilevamento (riscontro effettuato tramite strumento autovelox xxxx) avrebbe circolato alla velocità effettiva di xx km/h. Superando così di xxx km/h il limite massimo stabilito in 50 km/h. Tutto questo, considerando la riduzione del 5% applicata ai sensi dell’articolo 345, 2° comma, del Regolamento di attuazione del Codice della strada. La velocità convenzionale è risultata pertanto pari a xxx km/h. Tale infrazione, che comporta una sanzione pecuniaria complessiva di 1.147,71 euro, non è stata immediatamente contestata. In quanto i verbalizzanti, considerando il tratto stradale oggetto del rilievo, hanno dichiarato di avvalersi dell’articolo 201 bis, comma 1 lettere E ed F del Codice della strada. E del vigente decreto prefettizio dell’anno xxxx.

Multa ingiusta: che fare

Con il presente ricorso, si chiede l’annullamento di questo provvedimento, palesemente infondato e ingiusto. Ciò per i sotto elencati motivi. Primo: avvenuta prescrizione dei termini della notifica del verbale sopra specificato considerando il tenore letterale dell’articolo 201 del Codice della strada. Parte ricorrente rileva che il presente atto amministrativo è stato dapprima notificato in maniera irrituale dal servizio postale. I soggetti notificatori hanno provveduto ad effettuare una seconda notifica del verbale. Ma si sono rivolti alla persona oltre il termine dei 90 giorni dalla data dell’infrazione.

La notifica a mani è avvenuta pertanto circa 100 giorni dopo la contestata infrazione. Questa circostanza implica una chiara lesione dei dettami di cui all’articolo 201 del Codice della strada. Stando alla legge, i 90 giorni si contano dall’infrazione; non da quando le Forze dell’ordine visionano le foto dell’autovelox.

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I diritti del guidatore: 90 giorni

Ovviamente, un organo di Polizia non può a suo piacimento accertare una infrazione in base alla tempistica della propria organizzazione interna. E da tale data far decorrere i perentori termini di notifica indicati. Infatti, tutto ciò rappresenterebbe un facile espediente per eludere i dettami legislativi.  A sostegno di quanto appena indicato si ricorda l’esistenza della sentenza della Corte costituzionale 198/1996. Oltre che delle decisioni della Cassazione rispettivamente rubricate ai numeri 2951/98 e 12023/2000. Ma si veda anche l’ordinanza della Cassazione rubricata al numero 7066/2018. Altri precedenti? Le sentenze emesse dal Giudice di pace di Firenze rispettivamente rubricate ai numeri 3205/2011 e 78/2011. E due decisioni emesse dal Giudice di pace di Pisa contraddistinte dai numeri 396/07 e 915/2011. Lo stesso ministero dell’Interno ha diramato una nota alla Prefettura di Milano ricordando quanto sopra evidenziato.

Autovelox senza polizia: quando è valido

Secondo motivo di annullamento della multa da autovelox. Evidente vizio di forma con contestuali violazioni di legge. In particolare degli articoli 201 del Codice della strada, 385 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, articolo 3 della legge 241/90, articoli 24 e 97 della Costituzione. Il verbale, al fine di giustificare una contestazione differita, cita le lettere E) ed F) dell’articolo 201 bis del Codice della strada, quando in realtà queste lettere prendono in considerazione metodologie di rilevamento infrazioni del tutto antitetiche tra di loro. In particolare, la lettera E) ha a oggetto infrazioni accertate mediante la presenza di personale umano nei pressi della postazione. Mentre la lettera F) riguarda i rilevamenti effettuati mediante postazioni fisse e in assenza di personale umano.

Autovelox per la sicurezza stradale

È del tutto inopportuna la motivazione secondo la quale la contestazione immediata non è avvenuta per motivi di sicurezza. Infatti, se la postazione è fissa, non poteva intervenire personale umano. Questa contraddizione in termini lede in via preliminare gli articoli 201 del Codice della strada e 385 del Regolamento attuativo del Codice della strada.

A causa dell’assenza (sul verbale notificato) degli estremi precisi e dettagliati della mancata contestazione immediata. C’è lesione anche in base all’articolo 3 della legge 241/90 (contraddittoria motivazione), all’articolo 24 della Costituzione (lesione del diritto di difesa) e all’articolo 97 della Costituzione (lesione del principio di buona amministrazione). Precedenti? Sentenze 210/2012, 123/2015, 783/2012, 568/2013 tutte emesse dal Giudice di pace di Pontedera. Più l’ulteriore decisione 414/2012 emessa dal Giudice di pace di Lodi. Ma si veda anche l’ulteriore decisione del Giudice di pace di Aulla rubricata al numero 83/2016. Chiaramente, un simile vizio di forma con contestuali violazioni di legge determina la nullità del verbale notificato, sanzione compresa.

Multa da autovelox: l’apparecchio funziona?

Terzo motivo di ricorso per multa da autovelox. Mancanza di prova rigorosa sulla perfetta funzionalità dell’apparecchio utilizzato, autovelox xxx, specie in relazione alla dovuta omologa oltre che ai dovuti periodici controlli annui. L’opponente chiede una verifica relativa alle revisioni annue compiute sulla apparecchiatura rivelatrice di infrazioni anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 113/2015. E delle disposizioni ministeriali del 14 agosto 2009 (mediante il protocollo numero 300/A/10307/09/144/5/20/3) prima e del 21 luglio 2017 di cui al protocollo numero 300/A/5620/17/144/5/20/3 poi. Viene chiesta pertanto, in base all’articolo 210 del Codice di procedura civile, l’esibizione del rapporto di servizio sempre riferito al giorno di rilevamento della violazione del Codice della strada, oltre a tutta la documentazione attestante l’ordinaria manutenzione.

Ma l’omologa dell’autovelox dov’è?

Si consideri poi che l’apparecchiatura rilevatrice di infrazioni ha di fatto ricevuto una vera e propria approvazione ministeriale. Ma non una effettiva omologa. Con l’ulteriore specificazione che detti termini, benché utilizzati in modo alternativo dalla normativa, non sono però sinonimi. La norma che definisce le condizioni di legittimità dell’accertamento della velocità è l’articolo 142 del Codice della strada che al comma 6 prevede: per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. La disposizione quindi esige quale condizione per la legittimità degli accertamenti effettuati mediante apparecchiature di rilevazione automatica della velocità la sussistenza di una “debita” (ovvero valida ed efficace) omologazione. Non contemplando quindi la possibilità di ritenere sufficiente la mera approvazione.

L’autovelox approvato

Questa diversità delle due tipologie di provvedimenti è precisata dall’articolo 192 del Regolamento del Codice della strada: tale norma (intitolata “Omologazione e approvazione”) al comma 2 descrive la procedura di omologazione. Mentre al successivo comma 3 si occupa dell’approvazione. Il comma 2 così prevede: l’ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento. E ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. Avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Il comma 3 invece prevede: quando trattasi di richiesta relativa a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo. Seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.

Omologazione e approvazione dell’autovelox

L’omologazione è in sostanza provvedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell’apparecchiatura alle prescrizioni del Regolamento del Codice della strada. Esigendo quindi un giudizio tecnico giuridico in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità dell’accertamento. Questa valutazione non è invece presente nella procedura di approvazione. È possibile e doveroso ricorrere alla procedura di omologazione in luogo di quella di approvazione. Quindi, omologazione ed approvazione non sono affatto sinonimi: trattasi di procedure distinte che sfociano in distinti provvedimenti amministrativi. Nel procedimento amministrativo sanzionatorio, l’utilizzo di apparecchiature di accertamento non omologate ma esclusivamente approvate costituisce un vizio di legittimità. Per violazione di legge. Che può inficiare la validità dell’accertamento effettuato.

Chi costruisce gli autovelox

Da non sottovalutare poi che la ditta xxx è la stessa che ha costruito l’autovelox in questione. Ai fini delle manutenzioni periodiche, non può essere considerato soggetto accreditato presso il sistema nazionale di taratura. Ciò in quanto ovviamente chi produce l’apparecchio non può essere anche colui che lo controlla e lo tara. Soggetto controllore e soggetto controllato non possono essere gli stessi: così Giudice di pace di Bassano del Grappa mediante sentenza numero 271/2017. Un’eventuale dichiarazione di piena efficienza della strumentazione fornita dalla ditta costruttrice è da considerarsi a priori nulla: in quanto resa senza alcun controllo da parte dell’amministrazione convenuta. Lo dice il Giudice di pace di Pisa mediante sentenza 1353/2012.

Distanza fra cartello e autovelox

Quarto motivo di ricorso per multa da autovelox: vizio di legittimità per mancato rispetto delle distanze tra la cartellonistica del limite di velocità e la strumentazione utilizzata in postazione fissa dall’ente. L’esponente precisa poi che la segnaletica del limite di velocità posta prima della strumentazione utilizzata dagli accertatori non rispettava di fatto i parametri legislativi imposti dall’articolo 25 della legge numero 120 del 29 luglio 2010. La cartellonistica avrebbe dovuto essere collocata a distanza di almeno un chilometro dalla suddetta postazione. Ma così non è: circostanza questa che potrà essere verificata anche mediante un’eventuale ispezione dei luoghi. Lo stabilisce l’articolo 118 del Codice di procedura civile. Una simile inosservanza comporta la nullità del provvedimento amministrativo posto in essere. A conferma di quanto appena indicato si veda la decisione del Giudice di pace di Pontedera 433/2012, nonché la sentenza emessa dal Giudice di Prato 1090/2012.

Le circolari sugli autovelox

Ci sono circolari che danno ragione al Comune? Attenzione. Sentiamo la Cassazione a Sezioni Unite mediante la decisione 23031 del 2 novembre 2007, e la Corte costituzionale con sentenza 255 del 6 luglio 2007: le circolari hanno natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprimono esclusivamente un parere dell’amministrazione. Sono atti non vincolanti addirittura per la stessa autorità che le ha emanate. Una circolare, per la sua natura e per il suo contenuto non potendo assumere alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione. Non può né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerata alla stregua di norma regolamentare vera e propria. I giudici indicano che ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell’amministrazione con vincoli equivale a una cosa: riconoscere all’amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento. Ricordiamo lo scopo delle normative sugli autovelox: porre l’automobilista nella condizione di conoscere con certezza il limite di velocità in un determinato tratto stradale onde evitare di incorrere nelle sanzioni prescritte.

Il problema della strada extraurbana

L’autovelox sulla strada extraurbana è regolare? Vediamo il quinto motivo di annullamento della multa. La strada extraurbana principale è una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile.

Ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra. Priva di intersezioni a raso. Con accessi alle proprietà laterali coordinati. Contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine. Riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore. Per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. Se la strada è così, allora è extraurbana principale di tipo “B”. Di conseguenza, secondo l’articolo 142 comma 1 del Codice della strada, il limite di velocità avrebbe dovuto essere di 110 km/h e non di 90 km/h come riportato sul verbale.

Quel limite così basso

Il lungo rettilineo senza intersezioni e senza particolari curve né tanto meno dossi e con manto stradale in perfette condizioni, non ha caratteristiche geometriche tali da rendere necessaria l’apposizione di limitazioni di velocità inferiori. Se non per particolari motivazioni temporanee: presenza di buche; l’interruzione, anche per cause accidentali, dello spartitraffico centrale invalicabile. La mancanza sul verbale di riferimenti a ordinanze vigenti emesse dall’Ente proprietario per l’apposizione di limiti di velocità inferiori, conferma dunque l’errore nella redazione del verbale. Questo dev’essere considerato nullo. Al riguardo si richiama anche la sentenza numero 2392/05 del Giudice di pace di Viterbo relativa alla analoga Strada Statale 675 Umbro Laziale (Orte Viterbo). E la decisione del Giudice di pace di Civita Castellana rubricata al numero 762/08.

 

Cosa chiediamo al Giudice di pace

Il ricorrente domanda al Giudice di pace se sia possibile dichiarare il provvedimento impugnato inesistente, prescritto, oppure nullo o inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti dell’opponente. Revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese. In ulteriore ipotesi, qualora dovesse essere confermato il provvedimento amministrativo già adottato, viene chiesta conferma della applicazione della sanzione pecuniaria nel minimo edittale. Ossia la multa originaria. In caso di vittoria, si chiede che il Comune restituisce subito la tassa sul ricorso versata. E sia condannato al risarcimento verso il ricorrente: 50 euro per lite temeraria.

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