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Multa per divieto di sosta: decorso dei termini, quando scatta?

Da quando parte il decorso dei termini per pagare una multa per divieto di sosta? La guida dettagliata per non farsi trovare spiazzati.

Che sia per presentare ricorso, o che sia per pagare la sanzione in misura ridotta, molto importante il decorso dei termini in materia di multe a seguito di infrazioni al Codice della Strada. Anche sulle multe relative al divieto di sosta la decorrenza dei termini è molto importante.

Per il divieto di sosta infatti, la multa spesso è notificata senza la presenza dell’automobilista. La multa messa sul parabrezza a cui fa seguito la notifica a casa del proprietario dell’auto. Da quando scattano i 5 giorni per il pagamento in misura ridotta per questo genere di multe differite? Una domanda che nasce spontanea e che riguarda molti automobilisti colti in fallo.

Multe per divieto di sosta e decorso dei termini

Trovare sul proprio parabrezza la multa per divieto di sosta è un evento comune a molti automobilisti. Ma capita spesso che la multa per divieto di sosta venga recapitata a casa del malcapitato automobilista “distratto” che ha parcheggiato dove era vietato.

Questo a prescindere dal fatto che il vigile piuttosto che l’ausiliario del traffico abbia affisso sotto il tergicristallo, il ”terribile” foglietto. Magari per il maltempo (se piove non ha senso mettere un foglio con la multa sul parabrezza), oppure perché il foglietto vola via o viene tolto da una ragazzata, capita sovente che della multa l’automobilista si renda conto solo a notifica arrivata a casa tramite posta.

Anche per le multe come quelle per la sosta non autorizzata, vige lo sconto del 30% per chi provvede a pagare subito. Il pagamento in misura ridotta è una agevolazione per gli automobilisti che adempiono entro 5 giorni al pagamento della stessa. Una soluzione abbastanza utilizzata dai trasgressori che così arrivano a risparmiare sul dovuto.

Ma da quando scattano questi 5 giorni? La domanda è lecita dal momento che proprio per quanto detto prima, per il divieto di sosta la multa può essere comminata in due fasi, cioè sul parabrezza e poi a casa.

L’importante è la notifica, sempre

Il decorso del termine scatta sempre a partire dalla notifica della sanzione a casa del proprietario dell’auto. Questo è ciò che prevede la legge e ciò che applicano anche gli ermellini dei Tribunali che vengono chiamati a dirimere contenziosi di questo genere.

Infatti va detto, come si legge pure sul sito “laleggepertutti.it”, che il foglietto sul parabrezza non deve essere considerato come la vera e propria multa. Si parla di preavviso di multa, ovvero di un atto propedeutico alla vera e propria multa che verrà notificata al proprietario dell’auto, come iscritta al Pubblico Registro Automobilistico (Pra), entro i canonici 90 giorni. Va ricordato infatti che la multa, anche se l’auto in divieto è parcheggiata da una persona diversa dal proprietario, verrà recapitata a quest’ultimo.

Basterà che l’organo accertatore tramite il numero di targa interroghi le banche dati della Motorizzazione e del Pra per trovare il legittimo proprietario del veicolo. Su cui ricade l’onere di pagare la multa per la sua auto parcheggiata dove non era ammesso, anche se non è stato lui l’artefice della trasgressione.

Le multe sul parabrezza sono solo dei preavvisi

Multe

Per questo,la data da cui far partire i 5 giorni utili eventualmente a pagare la sanzione ridotta del 30% partono dalla data di notifica. Tra l’altro il verbale notificato a casa deve contenere espressamente proprio la dicitura che, se pagata prima si ha diritto a sfruttare la sanzione ridotta.

Naturalmente una volta decorsi i 5 giorni dalla data in cui si è ricevuto al notifica, il pagamento ridotto non può essere più utilizzato. Nel caso in cui nonostante siano passati i 5 giorni, il trasgressore decide di pagare in misura ridotta, la multa risulterà non onorata e continuerà il suo iter che produce interessi, sanzioni ed infine l’inscrizione a ruolo.

Naturalmente verranno scalati i soldi pagati, erroneamente, come sanzione ridotta.Nonostante tutto l’atto continuerà a produrre, anche dopo il passaggio al Concessionario alla riscossione, le somme aggiuntive. Infatti come molti sanno, il pagamento ritardato produce voci passive come sono gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e sanzioni.

Anche il ricorso parte dalla data di notifica dell’atto

La data di notifica ha una particolare rilevanza anche per eventualmente, ricorrere contro la multa. Va detto che il pagamento della multa, che sopraggiunga in misura ridotta nei primi 5 giorni o in misura ordinaria, non da più la possibilità di ricorrere.

Infatti il pagamento rappresenta conferma di accettazione e quindi niente ricorso. Per impugnare una multa c’è tempo 60 giorni dalla data i cui questa è stata notificata al diretto interessato. Anche i questo caso non si parte dalla data in cui la violazione è stata commessa e quindi dalla data in cui il vigile o chi per lui ha messo la multa sul parabrezza.

Multe differite e multe constatate direttamente, non c’è solo il divieto di sosta

Si parte sempre dalla data di notifica della multa a casa del contribuente. Tutto quanto detto non si applica naturalmente al caso di multa per divieto di sosta, constatata direttamente all’interessato. Infatti la presenza del trasgressore e la consegna del verbale direttamente nelle mani dello stesso, equivale alla notifica stessa. A casa del diretto interessato e del proprietario del veicolo non arriverà nulla quindi.

In questo caso, sia per il pagamento ridotto nei primi 5 giorni che per il ricorso nei 60 giorni successivi la data di notifica e di constatazione coincidono. Quanto detto non riguarda naturalmente solo le multe per il divieto di sosta. Le regole riguardo alla constatazione immediata o a quella differita, sono differenti sempre, anche per quanto riguarda la data da cui decorrono i termini. Naturalmente sia per il ricorso che per il pagamento in misura ridotta come previsto dalla normativa vigente in materia.

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