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Targhe estere in regola? Pericolo per la sicurezza stradale 

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In queste ore, non c’è chiarezza sulle targhe estere. Stando ad alVolante.it, infatti, nel 2018 il Governo ha modificato l’articolo 93 del Codice della Strada, vietando di circolare con un’auto immatricolata all’estero a chiunque sia residente in Italia da più di 60 giorni. In caso contrario, multa di verbale di 712 euro. Che scendono a 498,4 pagando al volo, così da evitare il sequestro della macchina finalizzato alla confisca. Ma la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribaltato le cose: è in regola circola in Italia guidando un’auto con la targa estera. Adesso, in Gazzetta Ufficiale, sta per uscire una legge. L’Italia potrebbe seguire la linea UE. Tuttavia, una circolare ministeriale potrebbe fare chiarezza in una materia così complessa e articolata.

Targhe estere: cosa accade

In attesa di versioni ufficiali, Antonio D’Agostino (vicepresidente Associazione polizie locali Comando Lazio) è critico con l’eventuale nuova norma che dà l’ok a chi circola in Italia con targa straniera. Il cuore del guaio è l’esterovestizione: chi vive in Italia acquista una vettura qui, e la rivende a una società di noleggio lungo in Romania, Bulgaria, Albania o Germania. La quale dà il mezzo a noleggio al primo soggetto. In cambio del classico canone mensile.

Per D’Agostino, alcuni automobilisti imprudenti che vogliono infrangere il Codice della Strada possono usare quelle macchine a nolo (spesso SUV potenti) per commettere infrazioni. Perché? Facile. La multa arriva alla società di noleggio all’estero, che non paga. Il Comune italiano non insegue la società estera. Troppo onerosa la controversia. Morale: sicurezza stradale in grave pericolo.

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Macchine targate all’estero: la norma oggi

Per adesso, in attesa della Gazzetta Ufficiale, tutto come prima. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

Idem nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario.

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