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Sottopasso allagato, muore automobilista: gestore della strada responsabile

Anche le autorità preposte alla sicurezza stradale devono prevedere la possibile condotta imprudente degli utenti della strada 

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Con le piogge di questi giorni, torna d’attualità un tema: sottopasso allagato, in cui muore automobilista; il gestore della strada è responsabile? Per la Cassazione sì. Anche le autorità preposte alla sicurezza stradale devono prevedere la possibile condotta imprudente degli utenti della strada. Così la sentenza 9161/2018.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti di un soggetto. In relazione al delitto di omicidio colposo di un automobilista. Ala guida della sua vettura, si immetteva nel sottopasso mentre era in corso una forte precipitazione atmosferica. L’accesso al sottopasso non era impedito da alcuna segnalazione o barriera, sebbene fosse nota l’insufficienza dell’impianto di smaltimento delle acque piovane. E si fossero già verificati in quel punto gravi episodi di auto bloccate dall’acqua. Ua volta immessosi nel sottopasso, veniva sommerso dall’acqua che invadeva l’abitacolo causandone, secondo l’imputazione, l’annegamento.

Sottopasso allagato, che rischio

Il reato di omicidio colposo è contestato nella qualità di dirigente dell’Ufficio tecnico lavori pubblici del Comune. L‘addebito da Codice Penale gli viene mosso per avere cagionato il fatto per negligenza, imprudenza o imperizia: non é stata infatti stata contestata la violazione di una disposizione specifica. Risponde dell’accaduto a titolo di omissione per colpa generica, non avendo assolto all’obbligo di prevenzione del pericolo scaturente dall’allagamento.

Il guidatore doveva essere più prudente. Ma il gestore della strada poteva impedire l’accesso al sottopasso, notoriamente pericoloso.

La condotta imprudente e inosservante degli automobilisti costituisce infatti una condizione che, per esperienza comune, è prevedibile. Non solo dagli altri utenti della strada. Ma anche dalle autorità preposte alle misure di sicurezza stradali. Il verificarsi di peculiari condizioni di pericolo impone l’adozione di apposite misure, ad esempio segnaletiche, anche in caso di eventi atmosferici. Idem per ponti e gallerie.

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