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Vendere l’auto: e se l’acquirente non fa il passaggio di proprietà? Sanzioni e rischi anche per chi vende

Effettuare il passaggio di proprietà è necessario per completare una vendita di una auto tra privati, ma è un obbligo dell’acquirente, ed a volte è disatteso.

Comprare-auto

 

 

Ormai la rete è piena di siti che permettono di acquistare e vendere qualsiasi cosa anche tra privati. Tra gli oggetti più commerciati senza dubbio c’è l’auto. Volete vendere la vecchia auto per acquistarne una nuova cercando di trarre profitto massimo dalla vendita dal momento che la permuta in concessionaria è penalizzante? La soluzione degli annunci on line è una delle più utilizzate.

E così che molte persone vendono la loro auto, con l’acquirente che si reca nel Comune di residenza del venditore, o in un Comune a scelta delle parti, per effettuare quello che a tutti gli effetti è un atto di vendita.

Sulle auto però, non basta l’atto di vendita per far cambiare proprietà del mezzo. Occorre provvedere ad effettuare e registrare quello che si chiama passaggio di proprietà. Un adempimento obbligatorio per legge che però non sempre è completato da chi acquista l’auto. E questo evento può provocare conseguenze spiacevoli per chi è tenuto ad adempiere ma non lo fa, cioè l’acquirente, ma anche per chi vende.

Oggi approfondiamo proprio questo aspetto che anche se strano, è abbastanza diffuso.

Vendita auto, come fare per regolarizzare il tutto?

Quando si vende o si acquista un veicolo di seconda mano la legge impone l’obbligo di registrazione del passaggio di proprietà al Pra. Un adempimento obbligatorio che va effettuato entro 60 giorni di calendario dalla data in cui si firma l’atto di vendita. Solo dopo il completamento della registrazione l’auto sarà di proprietà dell’acquirente con il rilascio del nuovo certificato di proprietà aggiornato oltre che dell’annotazione dell’avvenuto passaggio sul libretto di circolazione.

Oltre che la registrazione al Pra infatti è necessaria la richiesta di aggiornamento del libretto di circolazione alla Motorizzazione Civile che in genere rilascia quel talloncino adesivo da inserire sul libretto stesso.

In linea di massima si opera in questo modo. Acquirente e venditore una volta trovato l’accordo sul prezzo del veicolo oggetto della compravendita, effettuano l’atto di vendita con il quale l’acquirente entra materialmente in possesso del veicolo e il venditore in possesso del denaro pattuito. Naturalmente si tratta di atto tra privati lasciato alla libera scelta delle parti che possono decidere modalità di pagamento diverse da quelle canoniche.

Dopo l’atto di vendita è adempimento a carico dell’acquirente quello di effettuare il passaggio di proprietà. Grazie all’atto di vendita il venditore non deve fare più niente se non attendere che colui a cui ha venduto l’auto effettui il passaggio direttamente al Pra o per il tramite di una qualsiasi delle tante agenzie di pratiche automobilistiche presenti in tutto il Paese.

Ma cosa accade se l’acquirente non completa il passaggio?

Sono piuttosto gravi le conseguenze cui va incontro il soggetto che non completa la procedura prima descritta, cioè che non effettua il passaggio di proprietà. Infatti decorsi i 60 giorni di tempo dall’atto di vendita, scatta la sanzione amministrativa in capo all’inadempiente. Inoltre, se lo stesso o chi per lui viene trovato a circolare con l’auto, scatta automatico il ritiro della carta di circolazione.

E se questo è ciò che rischia l’acquirente, non sono meno gravi i rischi per il venditore, anche se non è direttamente responsabile dell’inadempienza. Fino ad adempimento completato, ovvero, fino al passaggio di proprietà ultimato, nelle banche dati del Pra e della Motorizzazione, come proprietario del veicolo resta il venditore.

Ciò significa che se nel frattempo va pagato il bollo auto questo è a carico del venditore. Ma il bollo auto, pur se grave come situazione, dal momento che può sfociare in un atto di esecuzione forzata da parte del Concessionario alla Riscossione, probabilmente è il male minore.

Infatti il venditore dell’auto potrebbe andare incontro a conseguenze gravissime se l’acquirente, nonostante l’assenza del passaggio, continui a circolare indisturbato avendo la fortuna di non imbattersi in un posto di blocco delle Forze dell’ordine per giorni e mesi.

In questo caso, eventuali multe relative a infrazioni del codice della strada che non prevedono la constatazione immediata (si pensi agli autovelox per esempio), arriveranno a casa del venditore dell’auto. Anche se siamo di fronte a presunzione di possesso, le normative e le leggi sono chiare, perché è sempre l’intestatario della carta di circolazione come registrato al Pra il soggetto a cui vengono spedite le multe in caso di constatazione differita.

La legge comunque prevede la possibilità di intervento da parte del soggetto passivo di questa storia, ovvero l’acquirente. Bisogna intervenire prima che sia tardi, per evitare di dover adire le vie legali dopo aver scoperto l’arcano ricevendo le prime multe a casa relative all’auto che si credeva non fosse più la propria.

Evitare di essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dal presunto possesso del veicolo, come possono essere  multe per violazioni al codice della strada, bolli auto, incidenti stradali e così via, è alla base dell’attenzione che si richiede quando si vende una auto ad un privato.

Il venditore infatti può richiedere la registrazione al Pra dell’atto di vendita, presentandosi allo sportello del Pubblico Registro Automobilistico con la copia dell’atto di vendita stesso.

Il venditore in questo caso è costretto a subire dei costi dal momento che deve versare l’imposta provinciale di trascrizione, l’imposta di bollo e i costi di registrazione.

In alternativa si possono adire immediatamente le vie legali, ricorrendo al Giudice di pace che in materia è l’ermellino competente. In questo caso con la sentenza emanata dal Giudice il venditore può chiedere l’immediato cambio di intestazione dei documenti dell’auto al Pra e alla Motorizzazione.

Occorre però produrre al giudice una serie di documenti, perché oltre all’atto di vendita sono necessari i documenti o le testimonianze che diano prova certa della compravendita, con tanto di dati dell’acquirente e di prove dell’avvenuto passaggio del corrispettivo pattuito per la vendita dell’auto.

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