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Drogatest positivo ma niente multa: ecco perché

La Cassazione va solo a confermare quanto dice la legge

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Drogatest positivo ma niente multa: ecco perché. La Cassazione va solo a confermare quanto dice la legge, con sentenza 3900 del 2021. Non basta che la Polizia o i Carabinieri facciano il drogatest all’automobilista, non è sufficiente che la prova sia positiva e che quindi il guidatore risulti drogato: serve anche dimostrare che l’assunzione è avvenuta poco prima che si mettesse al volante. Senza questa prova, la multa è nulla. Normativa da sempre oggetto di forti critiche da parte dei giuristi, ma questo è, e la Cassazione si attiene alle regole.

Drogatest positivo ma niente multa: cosa è successo

Tutto ha avuto inizio parecchi anni fa. L’automobilista drogato e multato fa ricorso contro la multa. Articolo 187 del Codice della Strada: su chi guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Ammenda di 1.500 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Parte la battaglia legale. La Corte di appello di Torino con sentenza del 10 dicembre 2019 conferma la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea con cui l’uomo era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 187 del Codice della Strada. Si va per Cassazione.

Qui, gli ermellini dicono che la sentenza non affronta la questione della sussitenza dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti, accontentandosi della verifica della positività dell’esame ematico ai cannabinoidi. Non è sufficiente la positività alla sostanza, come nel caso di guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psicofisica sia conclamato e derivi dall’uso di droga.

Differenza fra alcol e droga alla guida

Per la Cassazione, la distinzione fra lo stato di alterazione psicofisica per uso di sostanza stupefacente e la guida sotto l’influenza dell’acol risiede nella rilevanza dell’alterazione psicofisica causata dall’assunzione di droga. Non essendo la sola alterazione di per sé punibile. Non bastano i sintomi, come gli occhi arrossati. Che in effetti l’uomo aveva. Non bastano pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione.

Pertanto, per legge, automobilista innocente. In attesa di una profonda rivisitazione da cima a piedi di questo Codice della Strada: rammentiamo che, in fatto di sicurezza stradale, l’Italia è così indietro da aver bucato i due target Ue sul dimezzamento dei morti sull’asfalto.

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