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Pedone che sbuca d’improvviso paga i danni

Utente debole e sacro, ma talvolta fa di tutto per causare il sinistro

giudice

Pedone che sbuca d’improvviso paga i danni: così la Cassazione con sentenza 29833/2020. Infatti, il pedone è un utente debole e sacro. Da rispettare sempre e comunque. Ma il caso in questione è molto particolare, e non parla certo dell’automobilista o motociclista pirata che uccide il pedone passando col rosso.

Pedone che sbuca d’improvviso paga i danni: cosa è successo

Il pedone ha attraversato la strada, in pieno centro abitato di Casalecchio di Reno, senza utilizzare le strisce pedonali poste a pochi metri. Utilizzando lo spazio esistente tra due autobus in sosta alla fermata. Senza controllare il sopraggiungere di mezzi anzi guardando a terra e l’incidente stradale.

Si doveva ravvisare l’imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone nell’attraversamento, effettuato senza considerare la presenza delle strisce pedonali. In un contesto di visibilità ridotta per la presenza di due voluminosi automezzi impedivano la visuale ai veicoli provenienti dall’opposto senso di marcia: il pedone, nell’intraprendere la manovra avrebbe dovuto prestare attenzione. E non procedere nell’attraversamento addirittura guardando a terra, senza considerare la presenza di veicoli che stavano sopraggiungendo.

Risarcimento al guidatore

Pertanto, è il pedone a dover risarcire il guidatore, che si fa male nell’incidente. Il primo ha infranto ogni norma possibile del Codice della Strada e del buon senso. In generale, comunque, resta il dovere di attenzione del conducente teso all’avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento. C’è il principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali:

  1. ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
  2. mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
  3. prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada

Per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone vuoi genericamente imprudenti, vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifici.

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