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Multa Scout Speed: così la fai annullare

Come opporsi a un verbale, se illecito, che viene appioppato per un’infrazione grevissima: eccesso di velocità

L’eccesso di velocità è un’infrazione gravissima. Ma non sempre i gestori delle strade seguono le regole alla lettera quando usano gli strumenti di rilevamento, come gli autovelox. esistono anche gli Scout Speed, pistole laser particolari, da usare anche con l’auto delle Forze dell’ordine in movimento. Il ricorso va fatto entro 30 giorni al Giudice di Pace competente per il luogo della violazione, pagando una tassa di 43 euro. Ecco cosa scrivere in 7 punti per opporsi alla multa Scout Speed.

1) Multa Scout Speed: questione cartelli

C’è manifesta lesione dell’articolo 142 del Codice della Strada. A causa della assenza della dovuta cartellonistica che avrebbe dovuto preavvisare la presenza dei controlli elettronici della velocità. Non c’è il segnale: il cuore di queste verifiche automatiche.

2) Verbale di accertamento: cosa manca

L’attività di posizionamento della segnaletica deve essere riportata sul verbale di accertamento, ancor prima che in quello eventuale di contestazione. Lo dice la circolare del Ministero dell’Interno del 3.8.07 rubricata al 300/A/1/26352/101/3/3/9. Idem il Ministero dell’Interno 300/A/10307/09/144/5/20/3 e 300/A/5620/17/144/5/20/3. Sussiste la necessità, per un corpo di Polizia, di installare cartelli dotati di certe caratteristiche. E di porli a determinate distanze rispetto ai relativi rilevamenti di infrazioni. Nel caso specifico non sappiamo neppure dove l’auto si trovasse al momento del riscontrato rilevamento: c’è la mancata indicazione del numero civico all’altezza del quale avrebbe dovuto trovarsi il veicolo stesso.

3) Vale la regola generale per le multe

C’è una regola specifica che dall’obbligo di preventiva segnalazione i dispositivi di rilevamento della velocità collocati a bordo di veicoli in movimento? È un’inammissibile deroga ad un obbligo di carattere generale stabilito mediante una disposizione normativa di rango primario.

4) Postazione non visibile per l’eccesso di velocità

Data l’assenza di adeguata cartellonistica, gli agenti non potevano di conseguenza neppure apparire visibili. Né i soggetti accertatori hanno indicato a tal proposito alcunché sul redatto verbale. L’attività di controllo della circolazione stradale deve sempre ispirarsi a obblighi connessi alla tutela del diritto di difesa dell’utente della strada.

5) Verbale a casa non necessario

È stato utilizzato un apposito apparecchio di rilevamento a postazione mobile direttamente gestito da questo organo di Polizia stradale. E nella sua disponibilità che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo. Questo strumento può essere utilizzato dagli agenti in avvicinamento nello stesso senso di marcia del soggetto sanzionato oppure in senso di marcia opposto. Non è necessaria la multa a casa.

6) Manca la taratura del dispositivo

Vizio di forma presente sul verbale per la mancata precisa annotazione del tipo di omologa relativo alla apparecchiatura utilizzata. Mancato rispetto della sentenza della Corte Costituzionale rubricata al numero 113/2015 avente a oggetto le dovute periodiche tarature. C’è la obbligatorietà periodica della taratura delle strumentazioni utilizzate ai fini del rilevamento delle infrazioni. Tanto che successivamente è uscita la Circolare Ministeriale 300/A/4745715/144/5/20/5 del 26.6.2015: ha imposto di fatto il non utilizzo di strumenti intarabili tra i quali rientra a nostro avviso anche quello della rilevata presunta infrazione.

7) Che cosa si domanda al gestore che usa lo Scout Speed

Si chiede che l’ente gestore produca il rapporto di servizio contenente:

  • la data certa e relativa al giorno della contestata infrazione,
  • la documentazione attestante l’ordinaria manutenzione,
  • la modulistica attestante il funzionamento della apparecchiatura utilizzata e le relative caratteristiche di utilizzo.

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