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Sinistro auto e lesioni: quando si parla di infortunio sul lavoro

Sinistro auto con infortunio e regole per il risarcimento da parte dell’Inail e da parte della Compagnia di Assicurazione.

infortunio in itinere

 

La normativa italiana sul lavoro si incrocia spesso con quella relativa alla circolazione stradale in caso di sinistro in auto. Infatti dal punto di vista della legge, un incidente automobilistico che sopraggiunge durante il tragitto che porta un automobilista, da casa propria al posto di lavoro, viene inglobando nella normativa sugli infortuni sul lavoro.

In pratica, un lavoratore ed automobilista coinvolto in un sinistro auto mentre si reca sul posto di lavoro e subisce un infortunio, entra nel perimetro di applicazione delle normative Inail. L’Istituto Nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è quello che provvederà a liquidare il danno dell’infortunio. E la Compagnia di assicurazione in questi casi è tagliata fuori? Ecco come funziona la legge in questi casi e come viene risarcito il lavoratore che come detto, subisce un infortunio a seguito di incidente stradale mentre va a lavorare.

Incidente stradale mentre si va la lavoro, cosa occorre sapere

Che ci si stia recando a lavoro o che si ritorni dal posto di lavoro cambia poco, perché l’incidente stradale rientra nei casi di infortunio sul lavoro se il soggetto interessato si fa male. E come si sa, per gli infortuni sul lavoro scattano gli indennizzi Inail.

Dal punto di vista della legge, si parla in questo caso di infortunio in itinere. L’esempio prima citato parla di tragitto che va da casa a lavoro e da lavoro a casa. Le regole però non riguardano solo questo tipo di percorso. Infatti si tratta a tutti gli effetti di infortunio sul lavoro anche lo spostamento da un posto di lavoro all’altro oppure dal posto di lavoro alla mensa aziendale o al ristorante presso cui si consumano i pasti di metà giornata.

Questo tipo di normativa si applica a prescindere che il sinistro si verifica utilizzando mezzi aziendali o usando l’auto propria. In quest’ultimo caso è molto importante sottolineare che l’utilizzo della propria auto deve essere collegato all’assenza di mezzi di trasporto pubblico o di collegamenti che consentono lo spostamento senza influenzare il ritorno al lavoro nei tempi prestabiliti dal contratto.

Su questo spesso l’Inail ha avuto ragione per dei contenziosi con lavoratori che sono finiti davanti ai tribunali del lavoro. Va sottolineato che l’Inail opera nei casi prima citati di spostamento con auto propria o aziendale, ma che questi spostamenti devono essere relativi al rapporto di lavoro. Inoltre, quando si tratta di risarcimento Inail, il percorso da casa a lavoro deve essere quello più rapido, perché il risarcimento spesso è negato se il lavoratore per recarsi al posto di lavoro adotta percorsi e deviazioni non necessarie.

L’accompagnare per esempio i figli a scuola però, è considerata una deviazione necessaria e in caso di sinistro non inficia l’eventuale indennizzo Inail.

Inail e assicurazione in caso di infortunio in itinere

L’indennizzo Inail nel caso di incidente stradale con infortunio in itinere segue alcune regole tipiche del mondo assicurativo. Basti pensare che l’Inail non risarcisce l’infortunato coinvolto in un sinistro mentre era alla guida in stato di ebrezza o in stato di alterazione da sostanze non propriamente adatte alla guida. Stesso discorso per il lavoratore coinvolto in un sinistro mentre era alla guida senza patente.

L’assicurazione RCA entra in campo nel momento in cui l’incidente è stato causato da un soggetto terzo, cioè quando il lavoratore che si reca sul posto di lavoro è vittima di un altro automobilista. Inail e RCA però non possono indennizzare due volte la vittima per lo stesso sinistro e per le stesse lesioni. Questo lo stabilisce la legge contro la duplicazione del risarcimento.

In questi casi, dal momento che oltre al sinistro auto la vittima subisce anche un infortunio sul lavoro, scatta prima il risarcimento Inail. Solo la differenza tra quanto spetta al danneggiato e quanto erogato dall’Inail, verrà pagata dalla Compagnia di assicurazione.

Lo conferma una sentenza della Suprema Corte di Cassazione che recita testualmente che “la rendita per inabilità permanente corrisposta dall’Inail per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore, che costituisce una prestazione economica a carattere indennitario con funzione di copertura del pregiudizio subito, deve essere detratta dall’ammontare del risarcimento dovuto all’infortunato, per il medesimo evento, da parte del terzo responsabile del fatto illecito, evitando in tal modo che il lavoratore, cumulando la somma riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio”.

In estrema sintesi, occorre presentare richiesta di risarcimento alla Compagnia di assicurazione, la quale però, liquiderà un danno dopo aver detratto dal risarcimento dovuto, l’indennizzo che il lavoratore riceverà dall’Inail. Se non c’è differenziale la Compagnia di assicurazione non liquida niente.

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