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Basta una breve sosta dopo un incidente per evitare il reato di omissione di soccorso? Ecco cosa dice la Cassazione

È sempre reato andare via dopo essere stato coinvolto in un incidente o basta la fermata di qualche minuto per sincerarsi delle condizioni della vittima?

meno incidenti meno rca

 

Causare un incidente stradale, magari investendo un pedone o buttando in terra un conducente di un motorino, e fuggire via significa commettere un reato punibile per legge. Infatti è una condotta prevista dal Codice Penale e può portare il responsabile al carcere.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione sentenza n° 29837/20 del 28 ottobre 2020) ha modificato gli ultimi orientamenti della giurisprudenza in materia per quanto riguarda il responsabile di un sinistro che si ferma per sincerarsi delle condizioni della vittima, e poi se ne va credendo che sia tutto ok.

Anche in questo caso si prefigura o no il reato di omissione di soccorso? Vediamo cosa ha detto la Cassazione e a cosa prestare attenzione, dal momento che di ciò di cui trattiamo, non è un evento raro soprattutto nelle grandi città.

Fuggire dopo un sinistro è reato che porta alla reclusione in carcere

Ripetiamo, chi fugge dopo aver causato un sinistro commette un reato. Naturalmente parliamo di sinistri piuttosto gravi, con danni alle persone, perché in casi del genere si rischia davvero il carcere. Nessuna novità perché è tutto previsto dal nostro Codice Penale, precisamente all’articolo n° 189. Naturalmente il codice penale non cita espressamente il caso del sinistro stradale, ma la regola vale in qualsiasi campo.

Tutto nasce dal fatto che stabilendo queste regole di comportamento, si vuole rafforzare quello che si potrebbe definire il senso di solidarietà che ogni singolo cittadino dovrebbe avere. Pertanto, ignorare una persona  che anche se momentaneamente è incapace di provvedere a se stessa, è un reato omissivo perseguibile per legge e con una pena detentiva fino a 36 mesi.

In pratica, sia per i sinistri stradali che per ogni altro caso della vita, trovarsi davanti una persona ferita o malconcia e non avvisare subito le autorità competenti è un reato. Lo è con aggravante se il responsabile del sinistro è la persona che fugge via, come spesso riportano casi di cronaca, purtroppo con gravi conseguenze altrettanto spesso.

 

Cosa ha sancito la Cassazione

Quello prima citato è lo scenario generale dove si inserisce l’omissione di soccorso. Ma ci sono casi e casi ed è proprio su una tipologia di omissione di soccorso “particolare” che si inserisce una recente sentenza della Corte di Cassazione. Un esempi chiarirà meglio il caso su cui si sono pronunciati gli ermellini.

Un conducente di auto sperona un motorino facendo cadere in terra un ragazzo. Il conducente dell’auto si ferma, scende e va a sincerarsi delle condizioni del ragazzo, il quale prontamente rialzatosi, tranquillizza il conducente dell’auto, che a sua volta risale sul veicolo e va via.

Un comportamento del genere però non basta, nonostante in linea di massima al conducente dell’auto non si può certo chiedere di emettere diagnosi come un medico, cioè essere in grado di capire se il ragazzo sia uscito realmente incolume dal sinistro o meno. Secondo gli ermellini della Cassazione un comportamento del genere, anche se leggermente differente da chi fugge via senza nemmeno fermarsi, resta una omissione.

Oltre al Codice Penale anche il Codice della Strada tratta di omissione di soccorso e stabilisce l’obbligo per il conducente coinvolto nel sinistro, di prestare soccorso alle persone ferite nel sinistro. Persone ferite, perché in assenza di danni alle persone, la fuga non fa rischiare il carcere, ma solo una sanzione amministrativa, anche se pesantissima (da 296 a 1.184 euro con il rischio di 15 giorni di sospensione della patente).

Con danni alle persone invece si passa al penale. Allontanarsi dal luogo di un sinistro con danni alle persone porta ad una pena detentiva da 6 mesi a 3 anni e alla sospensione della patente da uno a tre anni.

Secondo la Cassazione  nemmeno la sosta breve come nel nostro esempio può scagionare del tutto dalle ipotesi di reato che si prefigurano.

«In tema di circolazione stradale  risponde del reato di fuga il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità, essendo strumentale l’obbligo di fermata all’identificazione dei soggetti coinvolti ed alla ricostruzione dei fatti, ed essendo irrilevante, ai fini della configurazione del reato, che ciò sia reso, comunque, possibile da circostanze accidentali, come la presenza di testimoni o di telecamere o i luoghi in cui si sono svolti i fatti”, questo il testo della pronuncia dei Giudici della Cassazione che pertanto sottolineano la necessita che oltre alla sosta breve per sincerarsi delle condizioni del ferito, occorre dare le generalità e avvisare comunque gli organi competenti.

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