in ,

Bollo auto a noleggio lungo termine: per ora paga la società

Nel caos normativo, per adesso tutto come prima: il cliente non versa un euro

bollo auto noleggio

Bollo auto a noleggio lungo termine: per ora paga la società. Nel caos normativo, per adesso tutto come prima: il cliente non versa un euro. Il problema nasce un anno fa con una discutibile novità del Governo Conte M5S-Pd. Prima, io prendevo a noleggio a lungo termine (per anni) un’auto e non pagavo il bollo auto, la tassa di proprietà della macchina: lo versava la società di noleggio. Dopo la regola nuova, avrebbe dovuto pagarlo il cliente. Ma questo ha mandato in tilt l’apparato burocratico-amministrativo. In attesa che tutto si assesti dopo il terremoto, per ora tutto come prima.

Bollo auto a noleggio lungo termine: promozione Alfa Romeo

In teoria, dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione senza conducente per un periodo pari o superiore a dodici mesi sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica. Invece, è tutto fermo. Solo per fare un esempio, prendiamo la promozione Alfa Romeo. Casa attivissima nel noleggio a lungo termine. Nel sito Internet, si legge che se prendi a noleggio una Stelvio, il canone mensile include il bollo auto: la tassa regionale è pagata dalla società di noleggio. Ovviamente, poi il bollo auto viene spalmato sui canoni mensili, ma questa è un’altra storia. Come sempre stato. Idem per le Jeep.

Le lettere delle società ai clienti sul bollo

D’altronde, numerosi clienti che hanno in uso auto a noleggio lungo termine ricevono dalle società lettere chiare: per adesso, il bollo auto è pagato dalla compagnia di noleggio, poi si vedrà.

Se e quando la norma cambierà per davvero, in attesa di chiarimenti ufficiali, disposizioni, direttive, allora in futuro sarà l’utilizzatore a pagare tutto il bollo annuale. Quando? Appena inizia il noleggio. Comunque, le società faranno di tutto per agevolare il cliente in tal senso. I clienti risultano dai contratti annotati nell’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 94, comma 4 bis, del Codice della Strada.

Lascia un commento