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Incidenti stradali, reato può essere commesso anche dalla vittima

Incidenti stradali reato

Molto curiosa una sentenza della Cassazione sugli incidenti stradali, dalla quale è emerso come si potrebbe essere reputati punibili di reato anche se dovessimo essere noi la vittima dell’accaduto.

Una persona vittima di un incidente stradale, ossia con la colpa che viene attribuita all’automobilista che ha procurato il danno, non è sollevata dall’obbligo di soccorrere l’altro guidatore, previsto dal codice della strada.

Un caso tipico è un incidente tra due veicoli in prossimità di un incrocio, dove uno dei due è passato con il semaforo rosso e l’altro con il verde. Ovviamente la vittima è l’auto che ha regolarmente impegnato l’incrocio con il verde, ma nel caso in cui l’automobilista colpevole abbia riportato delle conseguenze nel proprio stato di salute, mentre il guidatore “rispettoso” è rimasto illeso, a questo punto sarà reato (per quest’ultimo) non soccorrere il guidatore infortunato.

Incidenti stradali, le pene per questo tipo di reato

Secondo la sentenza numero 15040 della Cassazione, risalente al 7 marzo 2014, in questi casi il reato è quello di omissione di soccorso. Le pene, in questo caso, consistono nella sospensione della patente per un tempo variabile, in base all’entità del danno.

Oltre ad essere un obbligo morale, dunque, prestare soccorso (in ogni caso) all’altro guidatore in presenza di incidenti stradali è anche una necessità secondo la legge.

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