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Omicidio stradale applicato al ribasso

I giudici tendono a dare il minimo della pena a chi causa incidenti mortali da ubriaco o drogato

vittime strada

Omicidio stradale applicato al ribasso: l’Associazione vittime della strada protesta. I giudici tendono a dare il minimo della pena a chi causa incidenti mortali da ubriaco o drogato. Tutto inizia con la legge 41 del 2016, spiega l’Associazione: inserisce nel Codice Penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale. In particolare, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave. Sanzioni pesanti anche per i pirati.

Omicidio stradale applicato al ribasso: cosa succede

L’Associazione parla di sentenze che sottovalutano i diritti distrutti delle vittime. Minimizzano la gravità della colpa del reo. E applicano pene inadeguate. Così, comunicano alla società che si può ancora continuare a delinquere senza rischiare pene afflittive, applicando al ribasso la legge 41/2016. Accogliendo patteggiamenti, regalando incomprensibili attenuanti generiche, perché di specifiche ci sono solo quelle che avrebbero richiesto un incremento di pena.

Come far funzionare meglio la giustizia per la sicurezza stradale

In più, l’Associazione chiede di istituire corsie preferenziali all’interno dei Tribunali e delle Corti di Appello. Obiettivo: un sollecito svolgimento dei processi per i reati stradali, senza esporre le vittime a ritardi e a rinvii. Il cambiamento deve connotare tutta la società, con la consapevolezza che le inefficienze delle istituzioni contribuiscono a mantenere la strage stradale, chiosano le Vittime.

Infatti, gli operatori del diritto sanno bene che una giustizia ritardata è una giustizia negata. Pertanto, spetta a loro superare tale deriva attraverso una migliore organizzazione del lavoro e scelte procedurali giuste, che non creino tortuosità a danno di un corretto e più rapido svolgimento processuale.

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